Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1989 - pubb. 28/01/2010

Interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Marzo 2008, n. 7443. Est. Vitrone.


Procedimento Civile – Interruzione del processo – Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita – Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti – Effetto – Conseguente interruzione automatica del processo – Termine semestrale per la riassunzione – Decorrenza dal momento della sopravvenuta dichiarazione in udienza o dalla notificazione dell'evento da parte del suddetto procuratore alle altre parti – Sussistenza – Provvedimento giudiziale dichiarativo della intervenuta interruzione – Incidenza sullo spostamento della decorrenza del termine per la riassunzione – Esclusione.



L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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