Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19887 - pubb. 05/06/2018

Concordato preventivo, azione di risoluzione e previsione di insufficiente realizzo

Tribunale Milano, 22 Marzo 2018. Est. Rossetti.


Concordato preventivo – Azione di risoluzione – Termine annuale – Natura decadenziale del termine – Rilevabilità esclusivamente ad istanza di parte

Concordato preventivo – Azione di risoluzione – Termine annuale – Natura decadenziale del termine – Rilevabilità da parte del commissario giudiziale – Esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni – Esecuzione – Previsione di insufficiente realizzo per la soddisfazione dei creditori – Risoluzione – Colpa del debitore – Irrilevanza – Dichiarazione di fallimento



Il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 III co. l.f., deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo degli adempimenti previsti. Tale termine, deve ritenersi decadenziale e non processuale e, pertanto, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2964 e ss. del cod. civ. Lo spirare di detto termine di decadenza, in forza dell’art. 2969 c.c., non è rilevabile d’ufficio non trovando applicazione la clausola di salvezza prevista dalla stessa disposizione posto che, in materia di concordato preventivo, si discute tipicamente di diritti di credito rimessi alla disponibilità delle parti. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Il commissario giudiziale nel procedimento per la risoluzione del concordato non è parte in senso proprio in quanto svolge esclusivamente funzioni di sorveglianza sul corretto adempimento del concordato a norma dell’art. 185 l.f.; pertanto, non è legittimato a far valere il decorso del termine decadenziale previsto dall’art. 186 l.f. per promuovere l’azione di risoluzione, riservata ai soli creditori. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Il concordato preventivo di natura liquidatoria deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso, ove ne sia stata fatta domanda e sussistendone i presupposti, deve essere dichiarato il fallimento. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


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