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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19874 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 1971, n. 2051. Est. Milano.

Procedura esattoriale nonostante il fallimento - Applicazione a tutte le fasi del procedimento esecutivo inclusa quella della distribuzione del prezzo - Deposito della somma e giudizio di graduazione - Obbligo dell'esattore - Condizioni - Intervento dei creditori


L'art 206 del tu delle leggi sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958, n 645), come gia l'art 97 del tu 17 ottobre 1922, n 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, nello stabilire che la procedura esattoriale per l'esecuzione contro contribuenti morosi ha luogo anche quando i debitori d'imposte e sovrimposte dirette cadono in stato di fallimento, non opera alcuna distinzione fra le varie fasi del procedimento esecutivo, le quali possono essere tutte promosse dall'esattore indipendentemente dalla liquidazione fallimentare. Conseguentemente la distribuzione del prezzo, facendo parte della procedura esattoriale, non puo essere arrestata od ostacolata dallo intervenuto fallimento del debitore. In pendenza della procedura fallimentare, l'esattore, che abbia promosso e proseguito l'espropriazione forzata in base a ruoli nei confronti del fallito debitore d'imposta, non ha in ogni caso l'Obbligo di depositare il prezzo ricavato dalla vendita esattoriale e di promuovere il giudizio di graduazione, giacche tale Obbligo sussiste soltanto quando nella esecuzione esattoriale siano intervenuti - a sensi dell'art 210 del citato tu - terzi creditori con diritto di prelazione o, per essi, il curatore, quale amministratore del patrimonio fallimentare. Quando, invece, nella esecuzione individuale promossa dallo esattore, manchino detti interventi, il pretore legittimamente autorizza l'esattore a trattenere la somma ricavata dalla vendita, a norma dell'art 228 dello stesso testo unico. (massima ufficiale)