Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19871 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Gennaio 1973, n. 9. Est. Miani.


Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento dei crediti - Procedimento - Competenza del commissario liquidatore - Temporanea improponibilità di azioni giudiziarie sui crediti da parte dei creditori e temporaneo difetto di giurisdizione dell'ago - Domanda di garanzia dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore sottoposto a liquidazione coatta - Applicabilità dei principi predetti



L'accertamento dei crediti verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si svolge, nella fase iniziale, a cura del Commissario liquidatore e senza intervento dell'autorita giudiziaria, con conseguente limitazione dell'esperimento delle azioni da parte dei singoli creditori; limitazione che si risolve in una temporanea improponibilita delle relative domande (ovvero improcedibilita per le azioni in corso all'epoca del provvedimento che dispone l'amministrazione controllata), e nel correlativo temporaneo difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria. Il suddetto principio e operante anche in caso di domanda di garanzia proposta dall'assicurato (per i danni derivanti da responsabilita civile) nei confronti dell'assicuratore sottoposto a liquidazione coatta, sia perche l'autonomia del detto rapporto assicurativo comporta che l'obbligazione a carico dell'assicuratore puo essere accertata nelle forme previste dall'art 208 della legge fallimentare, senza bisogno di una preventiva sentenza di accertamento del credito stesso in favore del danneggiato, e sia perche l'Esercizio della facolta di cui all'art 1917 cod civ (chiamata in garanzia dell'assicuratore, da parte dell'assicurato, nella causa promossa dal danneggiato) trova un ostacolo nello stato di liquidazione coatta in cui l'assicuratore si trova. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato