Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19865 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 16 Gennaio 1979, n. 314. Est. Bologna.


Liquidazione coatta di un'azienda di credito verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio - Perdita della capacità di stare in giudizio - Interruzione - Esclusione - Conseguenze in ordine al passaggio in giudicato della sentenza che neghi o accerti il credito



La perdita della capacita di stare in giudizio, conseguente alla liquidazione coatta amministrativa di un'azienda di credito, verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, non produce, ai sensi dell'art. 300 ultimo comma cod proc civ, effetto interruttivo, e la sentenza (che neghi o accerti il credito), validamente emessa, acquista efficacia di giudicato se non e appellata nei modi e termini ordinari, senza che possa, a questo riguardo, invocarsi la vis actractiva della procedura concorsuale e nemmeno una sospensione del termine per l'impugnazione per effetto del divieto di prosecuzione di azioni individuali, stabiliti dall'art. 70 comma secondo RDL 17 luglio 1937 n 1400 e dagli artt. 51, 201 e 194 comma secondo legge fallimentare, trattandosi di normativa inapplicabile ad un rapporto processuale sul quale sia gia stata validamente pronunciata una sentenza. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato