Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19864 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 1979, n. 634. Est. Carnevale.


Azione cambiaria - Prescrizione - Domanda di ammissione del credito cambiario al passivo del fallimento del debitore cambiario - Prescrizione dell'azione cambiaria - Interruzione - Configurabilità - Efficacia interruttiva - Permanenza - Termine finale



La prescrizione prevista dall'art 94 legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n 1669) riguarda le azioni cambiarie comunque esercitate, indipendentemente, cioè, dal procedimento - ordinario o monitorio, di cognizione od esecutivo - instaurato dal portatore del titolo: ne consegue che la domanda di ammissione del credito cambiario al passivo del fallimento del debitore cambiario, producendo gli stessi effetti della domanda giudiziale, e comportando l'Esercizio, da parte del creditore, dell'Azione cambiaria esecutiva nel modo particolare in cui questa e consentita dall'art 51 l. fallimentare, vale ad interrompere la prescrizione dell'Azione stessa (art 2943 cod civ) e l'effetto interruttivo, conseguente alla sua presentazione nella cancelleria del tribunale fallimentare, permane fino alla chiusura della procedura concorsuale (art 2945 cod civ). (massima ufficiale)


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