Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19860 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Aprile 1981, n. 2542. Est. Onnis.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità - Carattere relativo - Conseguenze - Notifica di decreto ingiuntivo da parte di un creditore estraneo alla massa - Mancata difesa del fallito - Decorso dei termini di opposizione - Definitività ed esecutività del provvedimento - Limiti



La perdita della capacita processuale che consegue alla dichiarazione di fallimento non e assoluta, ma e relativa alla massa dei creditori, dimodoche il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben puo agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene eseguibile quando il debitore ritorna in bonis. Conseguentemente, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore estraneo alla massa, il provvedimento, decorsi i termini di opposizione, diviene definitivo ed acquista esecutivita dopo la chiusura del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato