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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19858 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 10 Novembre 1981. Est. Caturani.

Fallimento del mutuatario - Vendita da parte del curatore dei beni ipotecari - Istanza dello istituto mutuante per il conseguimento immediato del prezzo nell'ambito della procedura fallimentare fino a concorrenza del credito (artt. 42 e 55 del testo unico sul credito fondiario) - Inammissibilità


Un istituto esercente il credito fondiario od il credito agrario, il quale, a seguito del fallimento del mutuatario, non si avvalga delle facoltà di iniziare o proseguire l'Azione esecutiva individuale sui beni ipotecati, riconosciutagli dall'art. 42 secondo comma del R.d. 16 luglio 1905 n. 646 (T.U. Delle leggi sul credito fondiario) ma consenta che il curatore proceda alla vendita di detti beni, incassandone il prezzo, non può invocare nell'ambito del fallimento la normativa di cui agli artt. 42, primo comma, e 55 del citato decreto al fine di conseguire l'immediato versamento del prezzo fino a concorrenza del credito vantato, ma soggiace alle ordinarie regole della procedura fallimentare sulle modalità e sui termini di ripartizione dell'attivo. (massima ufficiale)