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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19850 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 1988. Est. Graziadei.

Credito fondiario - Immobili acquisiti alla liquidazione coatta amministrativa - Promozione o prosecuzione dell'espropriazione individuale in base ad ipoteca iscritta a garanzia di mutuo - Ammissibilità


L'art. 51 della legge fallimentare, il quale, nell'escludere l'esperibilità dell'esecuzione individuale, fa salva diversa disposizione di legge, inclusa quella dettata dall'art. 42 secondo comma del R.d. n. 646 del 1905 sul credito fondiario, trova integrale applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, anche con riguardo a tale eccezione, in forza del richiamo di cui al successivo art. 201 della medesima legge, e, pertanto, pure sugli immobili acquisiti a detta liquidazione, deve ritenersi consentito agli istituti di credito fondiario di promuovere e proseguire l'espropriazione individuale, in base all'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo. (massima ufficiale)