Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19849 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 1988, n. 6952. Est. Maltese.


Credito - Credito fondiario - Diritto di prelazione - Estensione agli interessi



La disciplina dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, posta dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, cod. civ. e dichiarata applicabile nel fallimento dall'art. 54, ultimo comma, legge fall., opera anche nei riguardi del credito derivante da mutuo fondiario , atteso che le disposizioni sul credito fondiario dettate dal R.d.l. 16 luglio 1905 n. 646 continuano ad applicarsi, nonostante il fallimento del mutuatario ed in relazione alla riserva contenuta nell'art. 51 legge fall., ove prevedono la facoltà della banca mutuante di procedere ad esecuzione individuale e di riscuotere anticipatamente le rendite dell'immobile, ma non interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori, posti dalla legge fallimentare senza alcun rinvio e riserva di diverse Disposizioni contenute in altre leggi speciali. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato