Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19820 - pubb. 01/06/2018

La ricerca online di relazioni extraconiugali costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà

Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9384. Est. Laura Tricomi.


Matrimonio e famiglia – Abbandono del tetto coniugale – In conseguenza a violazione dei doveri di fedeltà dell’altro coniuge – Mediante ricerche online di relazioni extraconiugali – Legittimità – Sussiste



L’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

B.P. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da X.Y.: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di Euro 600,00 mensili.

X.Y., provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

 

che:

1.1. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell'escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell'interesse della famiglia, sulla ritenuta "assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del menage familiare da parte della sola moglie", in quanto - a suo dire - il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consegue agli obblighi nascenti dal matrimonio.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificità del motivo di appello redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c., rispetto alla statuizione di primo grado.

2.1. Secondo motivo - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri appartamenti, all'insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente.

2.2. Terzo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. e art. 143 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); erronea valutazione dell'obbligo di coabitazione.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

2.3. Sul piano logico/giuridico l'esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo.

2.4. Il terzo motivo è inammissibile perchè la Corte di appello ha escluso la violazione dell'obbligo di coabitazione ravvisando una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 c.c., da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione" (fol. 6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perchè questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.

2.5. All'inammissibilità del terzo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell'autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze dedotte, peraltro, in modo generico - siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisività, sia per il contenuto intrinseco che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perchè - come già chiarito - l'abbandono della casa coniugale è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.

3.1. Quarto motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente si duole che la Corte di appello nel determinare l'assegno di mantenimento per la moglie nella somma di Euro 600,00, oltre ISTAT, non abbia tenuto conto della breve durata del matrimonio (nemmeno un anno, così in ricorso, fol. 11); si duole altresì che sia stata considerato solo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita di Euro 3.000,00 e non anche la circostanza ammessa dalla stessa moglie di svolgere lavori in nero, la proprietà da parte di questa di automobili di grossa cilindrata, nonchè la nuda proprietà di quote di immobili, oltre che l'intera proprietà dell'immobile ed altre potenzialità economiche a lei favorevoli, che il ricorrente illustra senza precisare se e quando siano state sottoposte al giudice del merito, così violando l'onere di autosufficienza.

Il motivo è inammissibile anche in quanto non coglie la ratio decidendi fondata, quanto al profilo della durata del matrimonio, sulla inconferenza di tale criterio - in quanto proprio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio - rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 156 c.c.; quanto al profilo delle possidenze immobiliari della moglie, sulla mancanza di specificità del motivo di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., tenuto conto dello stato di disoccupazione della stessa. La doglianza è inoltre volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

B.P., in ragione della soccombenza, è tenuto alla refusione delle spese del ricorso.

Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l'assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l'obbligo del soccombente di versare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità.

Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004 - 16986/2006 - 13760/2007 - 11028/2009 - 23007/2010 - Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza.

Si dà atto, - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

 

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso;

- Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione Finanziaria dello Stato;

- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018.