Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19780 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 29 Marzo 1996, n. 2912. Est. Sommella.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Debiti di massa contratti dai commissari - Creditori - Azione esecutiva individuale sui beni dell'impresa - Esclusione



Con riguardo ai debiti contratti dai commissari durante l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge 3 aprile 1979 n. 95), i corrispondenti crediti di massa, benché prededucibili, restano sottoposti alla regola della procedura esecutiva concorsuale, con la conseguenza che resta precluso al creditore l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'impresa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente
" Francesco SOMMELLA Rel. Consigliere
" Claudio FANCELLI "
" Antonio LIMONGELLI "
" Luigi Francesco DI NANNI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

I.M.T.A. PAOLETTI SOC, in amministrazione straordinaria in persona dei Commissari Straordinari Avv. Bruno Pucci Umberto Gulina elettivamente domiciliata in Roma via Luigi Confalonieri 5, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Manzi, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avvocato Eugenio Rotini, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FERRONI FRANCO SIRIO in persona del curatore Saudelli Vladimiro elettivamente domiciliato in Roma Cancelleria Suprema Corte Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Ore (o Ordavi) e F. Cannizzaro, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Grosseto del 19-2-95 n. 285 cron.;

Resistente con procura

avverso la sentenza n. 250-92 del Tribunale di Grosseto, emessa il 16-01-92 depositata il 18-03-92 (R.G. 325-88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Francesco Sommella;
udito l'Avvocato Dott. Luigi Manzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Leo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., la s.p.a. Imta Paoletti, in persona del Commissario straordinario ex lege 3.4.1979 n. 95, proponeva opposizione innanzi al Pretore di Grosseto avverso l'esecuzione mobiliare intrapresa da Ferroni Franco Sirio, adducendo come motivo il divieto di azioni esecutive individuali e l'impignorabilità dei beni costituenti la massa, per essere applicabili, ex art. 1 l. 1979-95, gli artt. 195 e seg. L.F. ed in particolare l'art. 201 L.F. che rinvia alla disciplina di cui agli artt. 51 e 52 L.F..
Pertanto, pur se il credito del Ferroni, sorto dopo l'ammissione di essa opponente alla procedura di amministrazione straordinaria, era prededucibile ex art. 111 n. 1 L.F., richiamato dall'art. 212 L.F., tuttavia non restava sottratto alle regole concorsuali: il che, peraltro, risultava confermato dall'art. 4 co. 2 della l. 2-10-1981 n. 544. Con sentenza del 26.3.1989 il Pretore accoglieva l'opposizione. Tale pronuncia era appellata dai Ferroni - che aveva posto a base del precetto una sentenza di condanna dell'IMTA al pagamento di forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa dopo il provvedimento di amministrazione straordinaria -, lamentando l'omesso esame di sentenze di merito relative a crediti analoghi ai suoi che non potevano essere assimilati a quelli sorti nella fase liquidatoria dell'impresa o anteriormente alla procedura amministrativa.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva dichiarato il fallimento del Ferroni e l'appellata provvedeva alla riassunzione nei confronti della Curatela, che rimaneva contumace.
Con sentenza in data 16.1-18.3.1992 il Tribunale di Grosseto accoglieva l'appello, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l'art. 51 L.F. contenuto nelle disposizioni richiamate dall'art. 201 L.F. ed applicabili alla fattispecie ex art. 1 L. 1979-95, (essendo collocato nella sezione relativa agli "effetti del fallimento per i creditori") si applica ai creditori concorsuali o prefallimentari, non anche a quelli cosiddetti, di massa; 2) la medesima collocazione dell'art. 52 L.F. conferma che i creditori concorsuali sono soltanto quelli prefallimentari, da verificare secondo le norme previste dall'art. 92 L.F., cosicché, per la loro individuazione (art. 89 L.F.), devono necessariamente essere anteriori al fallimento; 3) l'art. 111 co. 2 L.F. sancisce il pagamento in prededuzione ("prelevamenti") determinati dal giudice delegato) dai debiti della massa che sono soddisfatti man mano che si maturano, sottraendosi così alla contestualità del pagamento dei crediti (art. 111 n. 2 e 3 L.F.) nell'ambito di appositi piani di riparto, che è una delle regole del concorso; 4) l'art. 110 L.F., nello stabilire che il curatore presenti ogni due mesi un progetto di ripartizione delle somme disponibili, prevede che siano riservate quelle per spese occorrenti per la procedura, sicché solo per incapienza del fondo riservato le stesse sono collocate nell'ordine di distribuzione delle somme disponibili, e, del resto, il principio dell'unicità dell'esecuzione subisce già eccezioni per crediti esattoriali e fondiari: 5) l'art. 55 L.F., che prevede la sospensione della decorrenza degli interessi agli effetti del concorso, non è applicabile ai crediti di massa che, sorgendo allo scopo di consentire la distribuzione del patrimonio tra i creditori concorsuali, comportano la necessità che detto patrimonio sia al netto delle somme necessarie a tale scopo; 6) l'art. 111 co. 2 L.F. si riferisce a somme già ricavate dalla liquidazione dell'attivo e, quindi, ad una fase successiva e quella dell'esecuzione; 7) l'art. 5 co. 2 l. 1981-544 estende il divieto di azioni esecutive individuali per i crediti esattoriali e fondiari ma nulla dispone per i crediti di massa i quali, se possono essere accertati in via ordinaria - come quello dei Ferroni - sono tutelati con azione esecutiva individuale. Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. IMTA Paoletti ha proposto ricorso con due motivi. Il Curatore del fallimento Ferroni si è costituito mediante procura ma non ha depositato controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo la società IMTA Paoletti sostiene che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - gli artt. 51 e 52 L.F., richiamati dal successivo art. 201 L.F. che estende alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni del titolo II capo 3, sezione II e IV della stessa legge applicabili ex art. 1 della l. n. 95 del 1979 (NDR: D.L. 30.01.1979, n. 26 art. 1) alla procedura dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, sanciscono il divieto assoluto di azioni esecutive individuali per tutti i crediti da valere sull'unico patrimonio dell'impresa, inclusi i c.d. crediti di massa, quali sono quelli che derivano dall'esercizio dell'impresa durante il risanamento e che sono ammessi al concorso ed alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 L.F. che li contempla al numero 1.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il regime dettato per il soddisfacimento di crediti di massa dall'art. 111 L.F., richiamato dal successivo artt. 212, a cui rinvia l'art. 1 della legge n. 95 del 1979, e incompatibile con le regole del concorso, laddove invece tali crediti partecipano ad esso sia pure con preferenza rispetto, qualsiasi altro credito e nel caso di insufficienza dell'attivo, sono pagati proporzionalmente rispettando la causa ed il grado di prelazione che eventualmente li assistono.
I suesposti motivi che, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Invero l'art. 52 L.F. dispone che ogni credito anche se munito di prelazione "deve" essere accertato secondo le norme stabilite dagli artt. 92 e seguenti della L.F., per cui rimane confermata la regola fondamentale dell'istituto del fallimento ed applicabile alla liquidazione coatta amministrativa ed anche all'amministrazione straordinaria: regola, secondo la quale i crediti che tendono a soddisfarsi sul patrimonio dell'impresa fallita "devono" essere accertati e fatti valere nel rispetto delle norme sul concorso dei creditori all'uopo stabilite.
E l'osservanza di questa regola che si affianca a quella sul divieto di azioni esecutive individuali si giustifica in modo particolare nel campo dell'amministrazione straordinaria, essendo questa predisposta in vista di un possibile risanamento dell'impresa, sicché dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura di detta procedura, non possono essere iniziate ne proseguite azioni esecutive individuali.
Nè vale obiettare che le norme proprie della procedura esecutiva individuale possono trovare spazio e modo di applicazione per i crediti assunti da organi ufficiali al fine di consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa, cioè per i cosiddetti crediti di massa, previsti nell'art. 111 n. 1 L.F. e da porsi in prededuzione rispetto a tutti gli altri crediti in concorso, privilegiati o chirografari, infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. sent. 1019-82; 1329-83 ed altre pronunce conformi), se è vero che i crediti di massa formano oggetto di prededuzione con la conseguente loro immediata riscuotibilità senza necessità di dovere attendere il pagamento di altri crediti anteriori, è altrettanto vero che la relativa pretesa deve essere sempre fatta valere nelle forme della procedura concorsuale di cui agli artt. 201, 52 e 207 L.F., e ciò perché tali crediti sono sostanzialmente crediti verso il fallito, anche se assunti da organi a lui subentrati, e non danno vita alla creazione di un patrimonio separato, assoggettabile ad autonoma esecuzione da parte del creditore di massa rimasto insoddisfatto sui beni sottoposti ad esecuzione collettiva. E questi principi sono stati costantemente ribaditi in materia di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, affermandosi che i crediti di massa verso tali imprese, sorti sia prima sia anche dopo l'inizio dell'amministrazione straordinaria, restano sottoposti alla regola della procedura esecutiva concorsuale, ond'è precluso l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio unico dell'impresa (Cass. n. 459-87; n. 11445-90; n. 1923-93).
Alla stregua di quanto precede il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 u. co. c.p.c., essendo da escludere che fosse consentito al Ferroni esperire un'azione esecutiva individuale sui beni dell'IMTA in amministrazione straordinaria.
Infine il Collegio ravvisa esistenti i giusti motivi di cui all'art. 42 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra il Ferroni e la società IMTA le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della ditta IMTA Paoletti s.p.a., in amministrazione straordinaria, nei confronti di Ferroni Franco Sirio avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 16.1.-18.3.1992;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
Così deciso il 24.11.1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MARZO 1996