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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19779 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 1996. Est. De Aloysio.

Minieri, cave e torbiere - Espropriazione - Del diritto del concessionario della miniera - Legittimazione attiva dei creditori ipotecari - Sussistenza


L'art. 30 R.D. 22 luglio 1927 n. 1443 (legge mineraria) in base al quale l'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari non contiene un'affermazione di impignorabilità, ne' pone alcuna eccezione al principio della improcedibilità delle azioni esecutive individuali dopo la dichiarazione di fallimento, stabilito dall'art. 51 della legge fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alberto SCIOLLA LAGRANGE P. Presidente
" Ugo DE ALOYSIO Rel. Consigliere
" Francesco SOMMELLA "
" Giovanni S. COCO "
" Costantino COCCO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Avv. TRIBUZIO DONATO, nato il 9.1.1910 a Rionero in Vulture (PZ) ed ivi residente in Roma n. 225, elettivemente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92, presso lo studio dell'avv. Emanuele Fornaro, rappresentato e difeso da sè stesso:

Ricorrente

contro

REGIONE BASILICATA:

Intimata

visto il ricorso avverso la sentenza n. 85-92 della Corte d'Appello di Potenza del 18.3.1992 - 4.5.1992 R.G.n. 144-91;
udito il Consigliere Relatore Dott. Ugo De Aloysio nella pubblica udienza del 23.10.1995;
è comparso l'avv. D. Tribuzio difensore di sè stesso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

La S.p.A. "Pompei" concessionaria di acque minerali in Rionero in Vulture, contraeva con l'Istituto Mobiliare (ex art. 7 legge 15.2.1967 n. 38) un mutuo (ex art. 1 legge 30.7.1959 n. 623) a
garanzia del quale veniva costituito il privilegio speciale previsto dall'art. 3 D.L.C.P.S. 1.10.1947 n. 1075, assistito, a maggior garanzia, da ipoteca (stipulata previa autorizzazione regionale ex art. 22 R.D. 29.7.1927 n. 1443 e art. 1 d.P.r. 15.1.1972 n. 2) e da fideiussioni personali. Risolto il mutuo per inadempimento, l'I.M.I. intraprese azioni esecutive nei confronti dei fideiussori, ottenne la dichiarazione di fallimento del debitore, insinuandosi al passivo per il resto del credito.
Tribuzio Donato provvide al pagamento dei debiti della Pompei nei confronti dell'I.M.I. con animo di surrogazione di tutti i diritti dell'I.M.I. nei confronti della Pompei medesima. Premesso che oggetto dell'ipoteca (così come del privilegio speciale) era anche la concessione mineraria, il Tribuzio intimò alla Regione Basilicata di ripristinare la concessione per consentirgli il recupero delle somme pagate all'I.M.I. (in conseguenza del precetto notificato il 24.5.1983), avvertendo che altrimenti avrebbe iniziato l'esecuzione forzata e diffidando dal rilasciare concessioni a tale oggetto in favore di terzi. Nel 1986 il Tribuzio procedeva al pignoramento dei beni immobili e della concessione di cui sopra, notificando l'atto al curatore del fallimento ed alla regione. Quest'ultima propose opposizione avanti il Tribunale di Melfi che, con sentenza del 1991, dichiarò l'improcedibilità dell'azione espropriativa perché in contrasto con l'art. 51 della Legge Fallimentare. La sentenza venne confermata dalla Corte d'Appello di Potenza.
La Corte osservava che l'aver autorizzato l'iscrizione dell'ipoteca non impediva che la Regione si potesse opporre all'esecuzione (il pignoramento le era stato notificato) facendo valere l'eccezione attinente alla procedura fallimentare. Precisava inoltre che il diritto del concessionario non era impugnabile e che quindi ricadeva nella massa fallimentare. Ribadiva, infine, che le uniche eccezioni al divieto di azioni esecutive individuali in caso di procedura fallimentare erano costituite dall'esecuzione esattoriale e dall'esecuzione promossa da istituti esercenti il credito fondiario.
Ricorre il Tribuzio per la cassazione della sentenza di secondo grado sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria; non si è costituita la Regione convenuta.

DIRITTO

Con i due motivi, che data la stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, Tribuzio Donato denuncia la violazione degli artt. 100, 615 C.P.C. per violazione o falsa applicazione degli artt. 22, 30, 44 R.D. 29.7.1927 n. 1443, nonché violazione per mancata ed errata applicazione degli artt. 836, 2910 C.C., 20, 22, 23, 30 R.D. anzidetto; 3 D.L.C.P.S., 1 .10.1947 n. 1075; 51 legge 16.3.1942 n. 267 ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Egli critica l'impugnata sentenza, sostenendo che l'unico legittimato ad opporsi all'esecuzione è il soggetto passivo dell'esecuzione, ossia il fallimento della S.p.A. Pompei e non la Regione Basilicata.
Il titolo di credito per cui si procede nella esecuzione costituisce un diritto soggettivo che non può essere annullato o modificato dal giudice per ragioni di carattere pubblicistico e amministrativo.
La legge sulle miniere distingue nettamente gli interessi pubblici da quelli privati, come si desume dagli artt. 22, 30, 44 R.D. 1443-1927; inoltre l'art. 51 delle legge fallimentare n. 267-1492 fa salva ogni diversa disposizione di legge e, anche il disposto dell'art. 30 R.D. suddetto, che sancisce come l'espropriazione del diritto del concessionario della miniera possa essere promossa soltanto dai creditori ipotecari (norma anteriore). La censura non può accogliersi.
Infatti, non è vero che la Corte d'Appello lucana non abbia tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione della Regione Basilicata. I giudici di secondo grado, invece, hanno correttamente ritenuto che la circostanza che la Regione avesse regolarmente autorizzato l'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) ad iscrivere ipoteca sulla concessione mineraria e relative pertinenze, non impedisce alla medesima di opporsi all'espropriazione, atteso che il Tribuzio le aveva notificato l'atto di pignoramento immobiliare, invitando il Presidente della Regione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre la concessione mineraria e le relative pertinenze alla garanzia del credito.
Ed inoltre non impediva alla Regione di far valere in sede di opposizione l'esistenza della procedura fallimentare nella quale l'I.M.I. aveva insinuato il suo credito.
La Corte del merito ha, poi, correttamente affermato che l'art. 30 della legge mineraria va interpretato nel senso che la legittimazione al promovimento del procedimento di espropriazione è limitata ai creditori ipotecari, ma tale procedimento resta disciplinato dalle norme comuni, con la conseguenza che la suddetta disposizione non contiene, neppure per implicito, una affermazione di impignorabilità e non pone nessuna eccezione al principio dell'improcedibilità della azioni esecutive individuali stabilito dall'art. 51 legge fallimentare, secondo cui dal giorno della dichiarazione di
fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo la Regione Basilicata compiuto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso proposto da Tribuzio Donato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza in data 18 marzo - 4 maggio 1992. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 23 ottobre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 APRILE 1996