Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19775 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 1998, n. 314. Est. Catalano.


Credito fondiario - Fallimento del mutuatario - Prevalenza del fallimento sull'esecuzione immobiliare iniziata dall'istituto di credito - Esclusione - Insinuazione, peraltro, dell'istituto creditore al passivo fallimentare - Necessità



L'art. 42 del R.D. n. 646 del 1905 (la quale dichiara sempre applicabili le leggi ed i regolamenti sul credito fondiario, anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati dagli istituti di credito) va interpretata nel senso che il richiamo in essa operato è comprensivo della disciplina dell'esecuzione immobiliare, sicché il fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale che l'istituto mutuante abbia intrapreso sul bene immobile e non fa venir meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederla. Quest'ultimo costituisce un mero privilegio processuale che non incide sulle regole della "par condicio" e sulle regole del concorso, con la conseguenza che anche il suddetto creditore deve insinuarsi al passivo del fallimento allo scopo di conseguire, se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata, restituendo, invece, alla massa fallimentare l'eventuale somma ricavata in più dall'esecuzione, per la quale non fosse ammesso o risultasse incapiente. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto PIGNATARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
BANCA di ROMA SpA - Gruppo CASSA di RISPARMIO di ROMA, già denominata BANCO di SANTO SPIRITO SpA, risultante dalla fusione per incorporazione del BANCO di ROMA SpA nel BANCO di SANTO SPIRITO SpA, quest'ultimo già conferitario della azienda bancaria CASSA di RISPARMIO di ROMA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CARIPLO - CASSA di RISPARMIO delle PROVINCIE LOMBARDE SpA, conferitaria del CREDITO FONDIARIO della CASSA di RISPARMIO delle PROVINCIE LOMBARDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4 FONTANE 161, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA PICARDI, FRANCO VITALE, giusta procura speciale per Notaio Stefano Zanardi di Milano rep. 24161 del 27.3.1995;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO PATRASSO Srl;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di ROMA, sezione fallimentare, emesso il 28/02/95; (fall. n.38435)-
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/97 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio CATALANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Alessi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo ARENA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CARIPLO S.p.A., sezione credito fondiario, creditrice ipotecaria per L. 1.328.000.000 nei confronti della Patrasso S.r.l., eseguì il pignoramento degli immobili ipotecati e, intervenuta dichiarazione di fallimento della debitrice, domandò l'ammissione del proprio credito di L. 1.302.118.152 " salve le variazioni da apportare in conseguenza della maturazione delle ulteriori semestralità di ammortamento e degli eventuali interessi di mora al momento del pagamento.. o comunque, del riparto, in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul credito fondiario". Il credito venne ammesso nel passivo " come da domanda". Il curatore intervenne, poi, nel procedimento di esecuzione individuale nel corso del quale, ed a seguito della vendita dei beni pignorati, l'istituto di credito ricevette dall'aggiudicatario, ai sensi della legge sul credito fondiario, la somma di L. 2.463.501.146, per sorte ed interessi di mora. Il giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del curatore, collocò, in sede di distribuzione, il credito nella misura di L. 1.527.588.560, ordinando alla CARIPLO di restituire alla curatela la somma incassato in eccedenza.
Nelle more del giudizio di opposizione avverso il piano di riparto, il curatore nel predisporre un progetto di riparto parziale in sede fallimentare, e, nel dare atto della pendenza della controversia di cui si è detto, osservò che il credito da riconoscere all'istituto fondiario in via ipotecaria non poteva superare il valore per il quale era stata presa l'inscrizione, e che, pertanto, quello eccedente tale ammontare doveva essere ammesso in via chirografaria. Il giudice delegato, dichiarò esecutivo il progetto, dopo averlo modificato nel senso che tutto il credito era da ammettere in via ipotecaria, e ratificò l'acquisizione definitiva, da parte della banca, di quanto conseguito in sede di esecuzione individuale. La banca di Roma propose reclamo avverso questo provvedimento deducendo: a) che il giudice delegato non aveva, in sede di esecuzione del riparto parziale, la facoltà di decidere sulle ragioni di credito vantate dall'istituto fondiario; b) che in ogni caso il credito avrebbe dovuto trovare collocazione In grado ipotecano esclusivamente nella misura per la quale era stata presa l'iscrizione.
Il tribunale di Roma, ha respinto il reclamo, osservando, quanto al primo motivo, che in mancanza di una disciplina specifica avente ad oggetto il rapporto fra l' esecuzione individuale promossa o continuata, dopo la dichiarazione di fallimento, dal creditore fondiario, e la procedura concorsuale, erano da tenere presenti gli orientamenti giurisprudenziali elaborati al riguardo, sulla base dei quali si perveniva alla conclusione che il creditore fondiario, per realizzare la sua pretesa deve insinuarsi nel passivo del fallimento, ed il credito va riconosciuto nella misura in cui è stato ammesso e trova capienza nel concorso dei creditori. Da questa premessa il giudice del merito ha tratto il corollario che può essere posto a carico del creditore l'obbligo di restituire alla curatela quella parte dell'importo percepito in sede di esecuzione individuale che sia incompatibile con quanto gli è stato riconosciuto in sede di verifica, ed ha, poi, concluso che il provvedimento in questione può essere adottato in sede di riparto parziale, come si evince dalla complessiva interpretazione della legge fallimentare. Relativamente al secondo motivo di reclamo, il giudice del merito ha interpretato la domanda di ammissione al passivo nel senso che a suo mezzo l'istituto fondiario aveva chiesto che l'intera pretesa creditoria, comprensiva delle semestralità di ammortamento e degli interessi fosse insinuata nel passivo con il grado ipotecario e che in tal senso aveva disposto il giudice delegato, avendo ammesso il credito " come in domanda" . Da ciò conseguiva l'impossibilità di contestare con il proposto reclamo, il contenuto della statuizione adottata in sede di verifica, ed in ragione di ciò era del tutto superfluo l'esame della questione concernente l'interpretazione della norma di cui all' art. 2855 c.c. Ricorre per cassazione la Banca di Roma S.p.A. sulla base di tre motivi, Resiste con controricorso la CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a -.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 97 e 110 della legge fallimentare, 42 e 55 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, 596, 598 e 512 c.p.c. deducendo che quando l'esecuzione individuale promossa dal credito fondiario prosegue dopo il fallimento del debitore con l'intervento del curatore, spetta alla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione la distribuzione della somma realizzata e, con essa, l'attribuzione definitiva al credito fondiario di quanto versato dall'aggiudicatario. Si sostiene, altresì, che nello svolgimento di questa attività il giudice dell'esecuzione non è in alcun modo vincolato alla verifica dei crediti svolta in sede fallimentare e che questi principi discendono dalle norme innanzi indicate le quali evidenziano che nell'esecuzione immobiliare promossa o proseguita dall'istituto di credito fondiario in presenza del fallimento del debitore, si verifica una deroga alla competenza del giudice delegato, sia in ordine all'accertamento dei crediti e delle cause di prelazione, sia alla distribuzione del ricavato e che qualunque statuizione adottata in sede di verifica non produce effetti al di fuori della sede fallimentare sicché in sede di esecuzione le risultanze dello stato passivo sono del tutti inefficaci perché è la competenza a conoscere dell'esistenza, dell'entità, e delle cause di prelazione è dalla legge attribuita in via esclusiva al giudice ordinario e viene sottratta a quello fallimentare.
Rileva sotto altro profilo la ricorrente che se un creditore, come nella specie la CARIPLO, dopo avere chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo prosegue l'esecuzione in sede individuale, chiede l'attribuzione del prezzo al giudice dell'esecuzione e impugna l'ordinanza che ne riduce l'entità, si verifica la rinuncia del creditore ad invocare davanti al giudice dell'esecuzione le risultanze della verifica dei crediti, svolta in sede fallimentare;
che l'attribuzione del prezzo della vendita attraverso il progetto di distribuzione non viola la " par condicio creditorum " perché il curatore, intervenendo nell'esecuzione individuale, può far valere i crediti con privilegi superiori a quelli del credito fondiario e può interloquire nella determinazione del credito spettante all'istituto procedente, e che, in definitiva il credito della CARIPLO non poteva essere incluso nel piano di riparto fallimentare tanto meno il giudice delegato poteva ratificare in tale piano l'acquisizione delle somme versate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 55 del T.U. n. 646/1905.
Il ricorso ripropone la questione del rapporto fra testo unico sui mutui fondiari e legge fallimentare in una fattispecie così connotata.
Dopo l'esecuzione promossa dall'istituto di credito fondiario ed il pignoramento degli immobili ipotecati, il debitore è dichiarato fallito.
Il curatore interviene nella procedura esecutiva nel corso della quale ha luogo la vendita del bene pignorato e l'attribuzione, all'istituto di credito, di tutta la somma ricavata dalla vendita;
nel progetto di distribuzione il credito è ammesso per un importo minore, e viene fatto ordine alla curatela di restituire l'eccedenza.
Intanto, nella sede fallimentare, il creditore fondiario consegue l'ammissione al passivo, in via ipotecaria, dell'intero credito per il quale era stata presa l'iscrizione, oltre le variazioni da apportare in conseguenza delle ulteriori semestralità di ammortamento e degli interessi di mora e nel succcessivo progetto di riparto parziale, in ordine al quale è insorta la presente controversia, il credito viene attribuito all'avente diritto, con il grado conseguito in sede di verifica, e con la ratifica di quanto acquisto nel procedimento esecutivo.
Orbene, questi essendo i profili generali nel quali si inquadra la vicenda oggetto di esame, la tesi fondamentale alla quale l'istituto bancario ricorrente affida le sue ragioni si riassume nella proposizione innanzi riportata, per la quale in tali casi, quando cioè il curatore sia intervenuto nel procedimento di esecuzione individuale, si determina la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione in ordine alla distribuzione della somma realizzata ed al conseguente soddisfacimento delle ragioni dell'istituto mutante, ed il detto giudice non è in alcun modo vincolato alla verifica dei crediti svolta in ambito fallimentare. Questa tesi non può essere condivisa.
Le norme che vengono il rilievo in questa sede sono, da un lato, quelle regolatrici del credito fondiario, recate dal testo unico di cui al r.d. 16 luglio 1905, n. 646, e 51 e 52 della legge fallimentare.
L'art. 42, secondo comma del citato regio decreto, come è noto, dichiara sempre applicabili le leggi ed i regolamenti sul credito fondiario, anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati dagli istituti di credito fondiario, e la norma va interpretata nel senso che il richiamo in essa operato e comprensivo della disciplina dell'esecuzione immobiliare, dal che consegue che il fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale che l'istituto mutuante abbia intrapreso sul bene immobile e non fa venire meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederne ( Cass.20 novembre 1982, n. 6254).
Si tratta, peraltro, come questa Corte ha affermato, di un mero privilegio processuale che non incide sul principio della " par condicio " e sulle regole del concorso, con la conseguenza che anche il suddetto creditore deve insinuarsi al passivo del fallimento allo scopo di conseguire, se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata, restituendo, invece, alla massa fallimentare l'eventuale somma ricavata in più dall'esecuzione, per la quale non fosse ammesso o risultasse incapiente ( per tutte: Cass. 23 novembre 1990,n. 11324). Per contrastare tali conclusioni la ricorrente si richiama al tenore dell'art. 55 del citato testo unico 646/1905 il quale dispone l'obbligo dell'acquirente degli immobili di pagare all'istituto, senza attendere la graduazione, "..quella parte del prezzo corrispondente al Credito dell'istituto in capitale, accessori e spese." con salvezza dell'obbligo di restituire " chi di ragione quel tanto coi corrispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato ". La norma, letta in correlazione con gli artt. 586 e 598 c.p.c., sarebbe significativa della postulata deroga ai principi della competenza esclusiva del giudice delegato in ordine all'accertamento dei crediti ed ai provvedimento consequenziali; ma l'irrilevanza di tale argomento letterale è evidente.
La norma, invero, come tutte le altre disposizioni contenute nel titolo VII del menzionato testo unico il quale ha ad oggetto la disciplina del procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi, regolando l'esecuzione individuale del credito fondiario, non può non richiamare la nozione di " graduazione ", sicché la deduzione che si vuole trarre dalla sua locuzione non incide sul punto in discussione.
In realtà, la questione di fondo cui dà luogo la salvezza delle leggi sul credito fondiario anche in caso di fallimento, secondo il disposto dell'art. 42 innanzi indicato, consiste proprio nel coordinare la regolamentazione stabilita con esplicito riguardo all'esecuzione individuale, con quella recata dalla legge fallimentare, e sotto questo profilo non può essere di ausilio il citato art. 55, che si riferisce esclusivamente al processo di espropriazione, dovendosi avere riguardo alle citate disposizione della legge fallimentare, ed in particolare, all'art. 52, secondo comma.
Il tenore della norma, per il quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge, è chiaro. Esso postula che la deroga la principio dell'esclusività della verifica deve risultare da un'espressa disposizione di legge, ma non si rinviene, nell'ambito della disciplina del credito fondiario, alcuna norma in tal senso. E, del resto, come esattamente rileva la controricorrente, la necessità che anche l'istituto di credito fondiario sia assoggettato alla regola sostanziale del concorso secondo, quanto dispone la citata norma della legge fallimentare, emerge anche dalla ratio sottesa si collega al fondamento delle regole contenute negli artt. 55 e 42 del T.U. 646/1905 nel senso che l' attribuzione immediata, ma provvisoria, delle somme ricavate dalla vendita, risponde all'esigenza di consentire una rapida riscossione del credito, esigenza, questa, che è anche alla base dell'eccezione al divieto delle azioni esecutive individuali. Ma, il privilegio processuale che in tal modo si configura, e del quale si è detto innanzi, se vale a far conseguire in via provvisoria alla banca il credito, non incide sulla stabilità degli effetti di questa attribuzione i quali divengono stabili soltanto dopo che il credito, debitamente insinuato, sia stato accertato nella sede fallimentare, in aderenza alla regola sostanziale della parità di trattamento dei creditori e del carattere universale dell'esecuzione concorsuale. Nè si viene in tal modo ad attribuire efficacia ultrafallimentare allo stato passivo, poiché si tratta, al contrario dell'ineludibile corollario che deriva dalla necessità dell'accertamento del credito nell'ambito fallimentare, in base alla quale appare del tutto conseguente affermare che il privilegio in tal modo riconosciuto all'istituto di credito fondiario, per effetto del quale all'attribuzione definitiva del dovuto segue l'incasso immediato del credito dall'aggiudicatario, non esclude che i beni assoggettati l'esecuzione individuale sono comunque beni della massa. Le considerazioni innanzi esposte comportano l'infondatezza del secondo motivo del ricorso con il quale la ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 55 del citato testo unico, 598 e 512 c.p.c. la mancata sospensione della decisione sul riparto della somma spettante alla CARIPLO sino al riparto finale, deducendo, altresì, che l'ammontare del credito spettante a quest' ultima non può essere che quello determinato con la sentenza definitiva del giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 512 c.p. È sufficiente rilevare in contrario che poiché, per quanto si è detto, il riparto avviene in sede fallimentare, sulla base delle risultanze dello stato passivo, ne consegue, sulla base delle regole che disciplinano la verifica dei crediti nel fallimento, che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 512 c.p.c. non può spiegare alcun effetto nell'ambito della procedura fallimentare. Con il terzo motivo, infine, viene dedotta la violazione degli artt. 93 e 97 della legge fallimentare in relazione agli artt. 2809 e 2855 c.c. in quanto il giudice delegato non avrebbe dovuto ratificare, nel decreto di esecutività dello stato passivo, l' acquisizione definitiva da parte della CARIPLO delle somme incassate dall'aggiudicatario per sorte ed interessi di mora maturati dopo il fallimento al tasso convenzionale.
L'infondatezza del motivo così come proposto è palese poiché si tratta di una censura che ha ad oggetto il decreto di esecutività dello stato passivo e che, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta dedotto con il rimedio di cui all'art. all'art. 100 della legge fallimentare.
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1997.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1998