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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19771 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 1998, n. 11379. Est. Ferro.

Crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore - Assimilabilità ai crediti relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa - Conseguenze - Domanda giudiziale proposta in via ordinaria anziché in sede fallimentare - Inammissibilità - Fattispecie in tema di risarcimento danni derivanti da occupazione abusiva di locali oggetto di sfratto dell'azienda del fallito risultava sfrattata prima del fallimento


I crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore , attesane la predicabilità in termini di "costi" della procedura, sono assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti "di massa", per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l'adozione dello strumento del decreto "de plano" del giudice delegato ex art. 26 della legge fallimentare, senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell'ammissione allo stato passivo di cui agli artt. 93 segg stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, "in subiecta materia", del tribunale fallimentare (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di credito risarcitorio da occupazione abusiva, da parte del fallimento, di un immobile già occupato a titolo di locazione dal fallito per l'esercizio dell'impresa, ed in relazione al quale era stata pronunciata sentenza di sfratto definitiva in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Massimo BONOMO Consigliere
Dott. Stefano BENINI Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
CENACCHI SILVANA, residente a Casalecchio, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Prati Fiscali 158, presso l'avv. Sergio Del Vecchio, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Cesare Gamberini del foro di Bologna, come da procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro il

FALLIMENTO della B. M. T. s.r.l., in persona del Curatore Enea Cocchi, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 30 agosto 1996, elettivamente domiciliato in Roma via Zanardelli 20 presso l'avv. Luigi Albisinni e rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sesta del foro di Bologna, come da procura speciale in calce al controricorso,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 29 marzo/15 aprile 1996 n. 502. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Udito l'avv. Del Vecchio per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 6 marzo 1991 Cenacchi Silvana otteneva ordinanza di convalida di sfratto in relazione ad un immobile di sua proprietà adibito a sede di stabilimento industriale e occupato a titolo di locazione dalla B.M.T. s.r.l. Nelle more del procedimento esecutivo per il rilascio dell'immobile la B.M.T. s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna 15 novembre 1991. Con atto di citazione notificato il 9 giugno 1992 Cenacchi Silvana conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Curatela del Fallimento della B.M.T. s.r.l., la quale era rimasta nella detenzione dell'immobile senza corrispondere alcun corrispettivo, per sentirla condannare "alla rifusione dei danni nella cifra che risulterà dovuta tenendo conto della mancata corresponsione del canone di mercato, oltre interessi e rivalutazione monetaria." La Curatela del fallimento eccepiva anzitutto la improponibilità della domanda risarcitoria in sede di cognizione ordinaria, sostenendo che tale pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento del passivo fallimentare; negando, poi, che potesse configurarsi mora nella restituzione a carico del Fallimento, contestava la richiesta di interessi moratori e della rivalutazione monetaria; chiedeva infine la condanna della Cenacchi al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per avere la stessa agito in giudizio con colpa grave. Con sentenza 9 gennaio/11 marzo 1995 il Tribunale di Bologna disattendeva l'eccezione di improponibilità della domanda, rilevando che la competenza funzionale del giudice fallimentare era da escludere ogniqualvolta l'azione non riguardasse la proceduta concorsuale nella sua funzione specifica ma fosse ad essa collegata da un rapporto di mera occasionalità; affermava la illegittimità della detenzione dell'immobile da parte della Curatela; negava che il danno potesse essere liquidato come richiesto nella misura corrispondente al canone di libero mercato, in difetto di prova della possibilità di locare l'immobile a un canone superiore a quello precedentemente pattuito; condannava quindi il fallimento a pagare la somma di lire 359.566.201 pari all'ammontare dei canoni non corrisposti a partire dalla data della dichiarazione del fallimento fino al 24 dicembre 1994 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole scadenze alla data della decisione e agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo; rigettava in quanto inammissibilmente proposta solo in comparsa conclusionale, la domanda della Cenacchi per il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 C.C.;
rigettava la domanda riconvenzionale del fallimento di cui all'art.96 C.P.C.; condannava il Fallimento al rimborso delle spese.
Proponeva appello la Curatela del Fallimento, chiedendo: in via principale e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'improponibilità della domanda; nel merito, in via subordinata, respingersi la domanda dell'attrice ovvero ridursi nella giusta misura l'importo da corrispondersi alla stessa, tenuto conto della pregressa ammissione al passivo con esclusione di rivalutazione monetaria ed interessi o quanto meno con indicazione di diversa decorrenza degli interessi; in via di ulteriore subordine, disporsi la compensazione delle spese. Cenacchi Silvana resisteva al gravame e proponeva appello incidentale reiterando la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1591 C.C. Con sentenza 29 marzo/15 aprile 502 la Corte di Bologna, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarava improponibile la domanda di Cenacchi Silvana, dando atto dell'assorbimento in tale decisione di ogni altra questione, e condannando la medesima al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di quest'ultima sentenza Cenacchi Silvana propone il presente ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo a cui è affidato il ricorso, Cenacchi Silvana, sulla premessa della non configurabilità di una successione della Curatela fallimentare nel rapporto locativo ormai caducato alla data della dichiarazione del fallimento, e quindi del carattere di illiceità rivestito dalla protrazione dell'occupazione dell'immobile, insiste nell'affermare l'esperibilità della tutela giurisdizionale ordinaria della propria pretesa risarcitoria correlata alla suindicata situazione, e quindi dell'ammissibilità e della proponibilità della propria domanda nella sede contenziosa adita. E sottopone a critica, a tal fine, la decisione della Corte di merito ove, sulla scorta di precedenti della giurisprudenza di legittimità ivi citati, si afferma che "quando il credito verso il fallimento, prededucibile (come nel caso, trattandosi di credito verso la massa) è contestato (altrimenti può provvedersi de plano), la via da seguire è quella dell'insinuazione allo stato passivo", in quanto "le questioni attinenti all'esistenza e all'ammontare dei crediti verso la massa sono deducibili esclusivamente in sede di ammissione e verificazione dello stato passivo e giudizio di opposizione avverso il medesimo", con la conseguenza della "improponibilità della domanda in via contenziosa ordinaria instaurata dal creditore mediante atto di citazione nei confronti del curatore del fallimento".
La censura è infondata, e come tale va disattesa.
Nell'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 -primo comma, n. 1- viene collocato al primo posto, nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, il pagamento delle spese, comprese quelle anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa se ed in quanto autorizzato; e l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che "i prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto del giudice delegato." Tale previsione è riferibile a tutte le obbligazioni, sorte dopo la dichiarazione del fallimento, la cui titolarità passiva faccia capo all'ufficio fallimentare, in funzione della gestione del patrimonio del fallito e delle necessità dell'attuazione del processo esecutivo concorsuale. Non si richiede a tal fine la correlazione con un'attività negoziale del curatore, essendo invece sufficiente una apprezzabile connessione causale con l'attività funzionale dell'ufficio fallimentare. In particolare, anche i crediti di natura risarcitoria, traenti titolo da eventuali comportamenti colposi del Curatore, sono da assimilare a quelli scaturenti dall'attività di amministrazione del fallimento e di continuazione dell'esercizio dell'impresa, in quanto pur sempre qualificabili come costi della procedura: resta così, tra l'altro, priva di rilevanza nel caso in esame la deduzione che formava oggetto del secondo motivo di appello nel senso della riconducibilità della perdurante occupazione dell'immobile ad apprezzabili esigenze di gestione della procedura fallimentare, e quindi a causa non imputabile alla Curatela a titolo di colpa.
Appare, per vero, sotto molti aspetti non appagante -ed incontra, infatti, significativi dissensi in dottrina- la costruzione sistematica ricorrente nella giurisprudenza (alla quale, come si è visto, aderisce espressamente la Corte di merito), secondo cui la partecipazione del creditore portatore di uno dei cosiddetti debiti di massa alla fase procedimentale della ripartizione dell'attivo è resa possibile dal decreto del giudice delegato previsto dall'art. 111 della legge fallimentare, il quale peraltro adempie ad una funzione meramente ricognitiva di situazioni creditorie la cui enunciazione trova nel progetto di distribuzione la loro finale collocazione e il cui accertamento deve necessariamente e prioritariamente avvenire nella sede prevista per la verificazione del passivo (art. 93 e seguenti della legge fallimentare) comprensiva, se del caso, delle fasi dell'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 e delle dichiarazioni tardive di cui all'art. 101. Fermo restando che la ricordata previsione normativa attiene, nella struttura della procedura concorsuale, alla fase satisfattoria, e non esprime una consapevole risposta nomotetica al problema della individuazione del titolo alla partecipazione al concorso per quanto riguarda i crediti contratti dall'ufficio, non pare congruente l'utilizzazione dello strumento riservato alla verificazione dei crediti sorti anteriormente al fallimento verso il fallito e come tali soggetti alla falcidie concorsuale (in misura sulla quale influisce in modo determinante la graduazione di essi in funzione delle eventuali cause di prelazione), ai fini del soddisfacimento di un'altra categoria di crediti che dalla prima si differenzia non solo per la diversa -e contrapposta- collocazione cronologica della matrice genetica ma altresì per la peculiarità inerente proprio alla ragione di essere dell'ammissione al soddisfacimento nell'ambito del concorso: infatti, i crediti concorsuali sono riconducibili ad una originaria genesi qualificata dalla garanzia patrimoniale generica (che riceve concreta -e se del caso parziale- realizzazione nel processo esecutivo singolare od universale), laddove i crediti insorgenti dopo la dichiarazione del fallimento risulterebbero, in difetto di previsione della prededuzione, carenti di qualsiasi garanzia ed anzi caratterizzati dalla certezza dell'incapienza (almeno endofallimentare) in virtù del principio della insensibilità del patrimonio del fallito alle modificazioni di segno negativo su di esso incidenti successive all'apertura del concorso, e, per converso, in virtù della prededuzione, acquistano titolo al soddisfacimento immediato e integrale in applicazione del criterio prior in tempore potior in jure sottraendosi (almeno tendenzialmente, e a prescindere dal caso limite della insufficienza dell'attivo) alla graduazione. In relazione a tale distinzione, non può essere sottovalutata, sul piano dell'interpretazione testuale, la contrapposizione del riferimento alla ammissione dei crediti, chirografari o privilegiati, di cui al n. 2 e al n. 3 del primo comma dell'art. 111 e del riferimento alla determinazione del giudice delegato di cui al secondo comma dello stesso articolo con introduzione di una specifica indicazione che risulterebbe priva di senso se il legislatore avesse voluto assoggettare anche i crediti di massa alla procedura di accertamento del passivo concorsuale.
Del resto, non è estranea alla giurisprudenza di legittimità l'ammissione della possibilità dell'esenzione dalla procedura di verificazione del passivo dei crediti sorti durante l'amministrazione del fallimento in considerazione del maggior grado di certezza che li contraddistingue rispetto ai crediti verso il fallito. Sembra perciò ragionevolmente configurabile un sistema nel quale l'accertamento, nell'an e nel quantum, dei crediti da soddisfarsi in prededuzione avvenga necessariamente nell'ambito della procedura concorsuale, in un subprocedimento che non debba essere esclusivamente e inevitabilmente identificato in quello previsto dagli art. 93 e seguenti della legge fallimentare, ma che possa attuarsi mediante gli strumenti del decreto del giudice delegato e dell'eventuale susseguente gravame attraverso il reclamo ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e il susseguente decreto del Tribunale, con valorizzazione al riguardo del principio accolto dalla giurisprudenza nel senso che il provvedimento determinativo di cui all'art. 111 è impugnabile con reclamo al Tribunale (il cui decreto è a sua volta impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.) se ed in quanto lesivo di posizioni di diritto soggettivo. E le situazioni, menzionate nella motivazione della sentenza impugnata, in cui il credito prededuttivo non contestato può essere riconosciuto con provvedimento de plano, non rappresentano ipotesi di esclusione di un credito all'accertamento fallimentare (inteso nel senso ampio suindicato) ma riflettono il possibile carattere postumo che il piano di ripartizione può assumere rispetto a determinati pagamenti effettuati in precedenza - non solo di crediti prededuttivi ma anche di taluni crediti concorsuali da pagarsi integralmente e immediatamente (v. art. 53), dei quali comunque dovrà darsi formalmente conto nel piano di distribuzione parziale o finale.
Non è necessaria, tuttavia, ai fini del decidere, una espressa specifica presa di posizione da parte di questo Collegio in ordine alla problematica suesposta, a correzione delle indicazioni al riguardo emergenti dalla motivazione della sentenza denunziata, in quanto la materia del contendere non investe l'opzione tra il ricorso, nell'ambito della procedura fallimentare, allo strumento dell'ammissione al passivo o a quello del decreto e dell'eventuale conseguente reclamo a norma del coordinato disposto degli art. 111 e 26 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ma esige soltanto lo scioglimento dell'alternativa tra l'accesso ad una delle suindicate forme di tutela di foro interno e l'esperibilità di una tutela extrafallimentare in sede di cognizione ordinaria nella quale il "fallimento", considerato come autonomo centro di imputazione di rapporti e di interessi correlati al patrimonio del fallito, possa assumere la stessa posizione processuale di qualsivoglia soggetto passivo di un'obbligazione convenuto in giudizio per l'adempimento della stessa.
È necessario e sufficiente, quindi, rilevare che la
preclusione, posta dall'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endofallimentare, la quale assume rilevanza ad un tempo strumentale e complementare rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali sancito nell'art. 51 trovando la sua ragione di essere nel carattere di indefettibile unitarietà della realizzazione del concorso in vista dell'attuazione della par condicio creditorum, non è limitata alle posizioni dei creditori che, qualificabili come concorsuali al momento della dichiarazione del fallimento, diventano concorrenti per effetto del riconoscimento del loro credito ad opera degli organi fallimentari, ma si applica anche ad ogni pretesa creditoria successivamente insorta e suscettibile di soddisfacimento sul patrimonio del fallito. La preclusione investe ogni azione di condanna -e si estende alle azioni di mero accertamento che risultino prodromiche ad una futura conseguenziale condanna perché la condanna prelude all'esecuzione singolare, laddove nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione (alle quali possono essere assimilati, in senso ampio e per i fini che qui interessano, i crediti prededuttivi), può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso.
In base ai principi generali richiamati, la presente vicenda processuale esige esito decisionale corrispondente a quello espresso in una non recente sentenza di questa stessa Corte con cui, in fattispecie del tutto analoga a quella attualmente sub judice, è stata dichiarata "improponibile la domanda diretta in via contenziosa ordinaria dell'attore con atto di citazione contro il fallimento per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di occupazione abusiva da parte dell'amministrazione fallimentare di locali già detenuti in locazione dalla società, che ne era stata sfrattata prima che fosse dichiarato il fallimento" (Cass. 4166/1977). Osservasi da ultimo che, poiché non si configura una questione relativa alla competenza -influenzata dalla vis attractiva del Tribunale fallimentare- ma una questione di specialità del rito, risulta assolutamente non pertinente l'ulteriore subordinato rilievo con cui la ricorrente ricorda che la distinzione tra il Tribunale fallimentare e il Tribunale ordinario non assume significato ai fini della competenza qualora non siano territorialmente distinti il Tribunale che ha dichiarato il fallimento e il Tribunale a cui apparterrebbe la cognizione della controversia se questa non avesse carattere fallimentare.
Riceve, pertanto, reiezione il ricorso di Cenacchi Silvana. Si ravvisano giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso proposto da Cenacchi Silvana avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna 29 marzo/15 aprile 1996 n. 502; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998