Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19729 - pubb. 22/05/2018

Procedimento ex art.702 bis in materia di ripetizione di interessi anatocistici

Tribunale Pavia, 21 Aprile 2018. Est. Maria Carla Quota.


Ordinanza ex art.702 ter - Ripetizione di interessi anatocistici



L’onere della prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente ricade sulla Banca. Il correntista, infatti, chiedendo l’accertamento o la ripetizione dell’indebito, in relazione al rapporto di conto corrente, è onerato solamente dell’allegazione e prova dei pagamenti da lei svolti e dell’assenza di causa. Quest’ultimo elemento, essendo negativo, non può essere provato dalla correntista, bensì solo allegato: l’onere di fornire la prova del fatto positivo contrario, ossia della sussistenza del titolo, quindi, ricade sulla Banca.

In punto prescrizione, su un conto pacificamente affidato, spetta alla Banca provare il limite di detto affidamento al fine di verificare quali tra le rimesse potesse avere eventuale funzione solutoria; in mancanza di detta prova l’eccezione di prescrizione andrà rigettata, in quanto le rimesse dovranno considerarsi tutte di natura ripristinatoria.

Anche gli accrediti effettuati sul conto in presenza di un saldo positivo hanno natura ripristinatoria: tutte le annotazioni sul conto, tranne quelle effettuate per ripianarne lo scoperto, rientrano nella disciplina generale del rapporto e, quindi, diventano esigibili solo a partire dalla sua chiusura.

In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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