Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19713 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 27 Giugno 2002, n. 9357. Est. Favara.


Liquidazione coatta amministrativa - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio di cognizione - Ammissibilità



In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice intervenuta nel giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria dal danneggiato non osta alla prosecuzione del giudizio di cognizione pendente dinanzi il giudice ordinario. Infatti in tal caso gli artt. 51 e 201 legge fallimentare impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale, ma non la condanna in via diretta della compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa. (massima ufficiale)


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