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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19712 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2002, n. 9488. Est. Plenteda.

Concordato preventivo - Divieto di introduzione o prosecuzione di azioni esecutive individuali - Derogabilità - Esclusione


La disposizione dettata dall'art. 168 della legge fallimentare, nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali promosse sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza di quanto disposto dal precedente art. 51, che, nel sancire analogo divieto con riferimento ai beni compresi nel fallimento, fa purtuttavia salve le eventuali, diverse disposizioni di legge. (massima ufficiale)

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