Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1970 - pubb. 30/01/2007

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2008, n. 5215. Est. Rordorf.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Stato d’insolvenza - In genere - Presupposti - Impossibilità di adempiere con mezzi normali alle obbligazioni - Relativo accertamento - Debiti - Desumibilità dallo stato passivo e dalla contabilità - Attivo - Idoneità al pronto realizzo - Condizioni.



Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 legge fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Massimario Ragionato




 

omissis

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Essendo stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, la società V. s.p.a. propose opposizione, che fu tuttavia rigettata dal medesimo tribunale, con pronuncia del 26 aprile 2002, confermata poi, a seguito di gravame, dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza emessa il 6 dicembre 2006.

Detta corte ritenne che la situazione d'insolvenza della società avesse trovato conferma nelle risultanze dello stato passivo frattanto accertato, le quali rendevano irrilevante la sopravvenuta rinuncia del creditore che aveva a suo tempo proposto istanza di fallimento. Sommando i crediti già ammessi al passivo con quelli per i quali pendevano opposizioni o erano state formulate istanze di insinuazione tardiva emergeva infatti un passivo potenziale ammontante a complessivi Euro 5.489.946,20, a fronte del quale era stato realizzato un attivo di soli Euro 2.443.113,79. A giudizio della corte, dovendosi unicamente aver riguardo alla capacità dell'imprenditore di far fronte ai propri debiti con mezzi normali, non si poteva tener conto anche di un ulteriore attivo potenziale (quantificato da una perizia di parte opponente in circa quattro milioni di Euro) derivante dall'ipotizzata vendita di un fabbricato e di attrezzature della società, oltre che dall'avviamento. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla V. per tre motivi.

Nessuna difesa hanno svolto la curatela del fallimento e la società F. s.p.a., che aveva proposto l'istanza di fallimento da cui il procedimento ha tratto origine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione della L. Fall., artt. 5, 98 e 101, nonché vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, la V. si duole della contraddizione in cui sarebbe incorsa la corte d'appello nell'accertare lo stato d'insolvenza della società sulla scorta di un asserito sbilancio tra attività e passività patrimoniali, computate però avendo riguardo alle passività anche solo potenziali ed escludendo invece le potenziali attività. Nel che la ricorrente ravvisa altresì un errore di diritto, onde chiede a questa corte di chiarire se, nella valutazione dello stato d'insolvenza costituente il presupposto per la dichiarazione di fallimento, debba tenersi conto, accanto ai debiti dell'imprenditore già accertati nella formazione dallo stato passivo, anche di quelli non ancora ammessi e per i quali penda opposizione, e se, viceversa, sul versante delle attività, non debbano esser presi in considerazione i crediti che l'imprenditore vanti verso terzi ed il valore dei beni (compreso l'avviamento) della sua azienda.

2. Anche il secondo motivo di ricorso cumula la denuncia di un vizio di motivazione e la segnalazione di un errore di diritto, sempre riferito all'applicazione della L. Fall., art. 5.

Premesso che l'insolvenza dipende non tanto dallo squilibrio tra attività e passività patrimoniali quanto dall'impossibilità dell'imprenditore di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando i pro-pri debiti con mezzi ordinari, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia apoditticamente fatto invece discendere l'accertamento dell'insolvenza dal raffronto tra attivo e passivo patrimoniale della società, senza dar peso al fatto che lo stesso curatore aveva comunque rilevato un eccesso di attività rispetto alle passività, che la società vantava crediti liquidi ed esigibili per oltre L. tre miliardi nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale e di altre debitori e che il creditore istante per il fallimento era stato immediatamente soddisfatto. Circostanze tutte che, se adeguatamente considerate, avrebbero dovuto far concludere per l'ormai già avvenuto superamento della situazione di temporanea difficoltà economica in cui l'impresa si era venuta a trovare, tanto più che la relazione del curatore, che pur aveva dato atto dell'eccedenza dell'attivo sul passivo, aveva omesso di riferire dell'esistenza di cospicui crediti ed aveva erroneamente duplicato una parte dei debiti. Donde l'ulteriore quesito rivolto a questa corte per sapere se, nel giudicare della situazione d'insolvenza in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, non si debba tener conto delle prospettive di recupero dell'impresa desunte dall'esistenza di crediti e dal valore dei beni aziendali (compreso l'avviamento).

3. L'ultimo motivo del ricorso, ancora volto a denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, si appunta contro il diniego di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'esame dei profili contabili della vertenza; nomina che la corte d'appello si è rifiutata di disporre senza che di tale scelta siano state spiegate adeguatamente le ragioni.

4. Si pone, preliminarmente, una questione di ammissibilità delle censure formulate dalla ricorrente in tema di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5., (come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al presente ricorso).

Questa corte ha già avuto modo di sottolineare come l'art. 366 bis c.p.c., riferendosi ai motivi di ricorso previsti dal precedente art. 360 c.p.c., n. 5, richieda la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Questa indicazione - è stato puntualizzato - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che la citata disposizione dell'art. 366 bis c.p.c., non può dirsi rispettata allorquando solo la lettura complessiva del motivo riveli, all'esito di un'attività d'interpretazione svolta dal lettore e non di una puntuale e specifica indicazione da parte del ricorrente, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria o insufficiente la motivazione, e quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. La censura, insomma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto, richiesto per i motivi di ricorso proposti a norma del medesimo art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del motivo di ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603; e Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Alla luce di tale orientamento, cui qui s'intende dare continuità, deve escludersi che siano ammissibili le censure per difetto di motivazione espresse nei primi due motivi di ricorso, giacché esse appaiono formulate unitamente ad altre riferibili invece a pretesi errori di diritto e senza alcuna sintetica, specifica e separata individuazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione. Per la stessa ragione deve escludersi l'ammissibilità anche dell'intero terzo motivo del ricorso, che è completamente riconducibile alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma che del pari difetta dell'indispensabile momento di sintesi volto ad individuare gli specifici fatti non adeguatamente motivati e l'inidoneità delle ragioni sulle quali la motivazione si fonda.

Non senza aggiungere che il medesimo terzo motivo risulta inammissibile anche a causa della mancata puntuale deduzione delle circostanze di natura contabile in ordine alle quali l'odierna ricorrente aveva richiesto fosse espletata una consulenza tecnica, e dei profili in relazione ai quali la piena comprensione dei dati acquisiti in causa avrebbe reso necessario l'ausilio di un esperto:

onde la censura rivolta contro il diniego di espletamento di detta consulenza si rivela priva di sicura decisività.

5. La declaratoria d'inammissibilità non travolge, però, i profili di doglianza contenuti nei primi due motivi riferibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione ai quali la ricorrente ha formulato quesiti di diritto nei termini ora prescritti dal citato art. 366 bis. Si tratta infatti di censure ben identificabili e distinguibili dalle doglianze attinenti ai soli profili motivazionali, che come tali vanno quindi esaminate. Dette censure, peraltro, possono essere prese in considerazione unitariamente, poiché in realtà insistono su una medesima questione ed anche i due quesiti di diritto ai quali pongono capo risultano il larga parte sostanzialmente sovrapponibili.

5.1. Premessa comune tanto all'impugnata sentenza quanto al ricorso è la nozione d'insolvenza, intesa come situazione d'incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinar le proprie obbligazioni, la quale può manifestarsi, secondo l'espressa previsione della L. Fall., art. 5, non solo attraverso inadempimenti ma anche in altri eventuali "fatti esteriori", e la cui prova, nel giudizio di opposizione, è ricavatile anche dalle risultanze dello stato passivo e in genere dagli atti del fascicolo fallimentare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141).

È fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: sia perché anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; sia perché, all'opposto, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben può ugualmente esser riscontrato.

Resta vero, nondimeno, che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr., in tal senso, Cass. 1 dicembre 2005, n. 26217).

Ed, in ogni caso, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che pur sempre dai dati di contabilità dell'impresa è bene muovere, ove possibile, per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente prospettabile ricavare l'occorrente per farvi fronte.

5.2. In un quadro siffatto la domanda che si pone è allora, anzitutto, quella concernente le obbligazioni delle quali si debba tener conto, in un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento in cui sia controverso lo stato d'insolvenza del debitore, per stabilire se quest'ultimo sia o meno in condizione di soddisfarle regolarmente.

E la risposta è che occorre tener conto del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possano ritenere allo stato ragionevolmente certe:

non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti a seguito di regolari domande proposte a norma della L. Fall., art. 93 e segg., giacché questo dato può essere influenzato anche dalla maggiore o minor solerzia dei creditori e da loro contingenti valutazioni di opportunità, ma anche le altre che comunque risultino dall'esame dei bilanci e delle scritture contabili dell'imprenditore o di cui in qualsiasi altro modo si sia venuti a conoscenza. Nè può, in via di principio, escludersi che nel novero della passività da considerare siano compresi, in tutto o in parte, debiti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere sufficientemente certi l'esistenza e l'ammontare di dette obbligazioni e ne conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposta da un creditore che tale si qualifica.

Sul versante opposto - quello cioè dell'individuazione dei mezzi dei quali l'imprenditore dispone per fronteggiare regolarmente dette obbligazioni - s'è già accennato come occorra tener conto non soltanto del valore (contabile o di mercato) dei cespiti iscritti nell'attivo patrimoniale, ma anche e soprattutto della concreta attitudine di tali cespiti ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l'attitudine operativa dell'impresa in rapporto alla fase in cui essa attualmente si trova.

Ne consegue che, quanto ai crediti, non può prescindersi dal verificarne (oltre che, ovviamente, la scadenza) il grado di probabile realizzazione, non diversamente del resto da quel che prescrive l'art. 2426 c.c., n. 8, ai fini dell'iscrizione dei medesimi crediti in bilancio; e che, quanto ai beni strumentali all'esercizio dell'azienda ed all'avviamento, non è di massima possibile tenerne conto (salvo che l'impresa si trovi già in liquidazione ed in una fase che consente l'utile alienazione a breve termine di detti beni), perché la loro cessione risulterebbe incompatibile con la normale prosecuzione dell'attività aziendale e non sarebbe sotto alcun profilo qualificabile come un modo normale di regolare i debiti dell'impresa.

5.3. Questi essendo - nei termini dianzi enunciati al n. 5.2 - i principi di diritto ai quali deve attenersi, in simili casi, il giudice dell'opposizione a dichiarazione di fallimento, appare chiaro come la corte d'appello non si sia da essi discostata. L'attuazione di detti principi nel caso in esame, concretatasi nella specifica quantificazione dell'entità complessiva del passivo che la società V. si è trovata a fronteggiare e nel giudizio d'insufficienza dei mezzi di cui essa disponeva per estinguere con regolarità ed in modo normale tali obbligazioni, è per il resto frutto di accertamenti e va-lutazioni in punto di fatto, come tali non suscettibili di riesame in questa sede, se non eventualmente sotto il profilo dell'inadeguatezza della motivazione da cui siano sorretti. Ma sono già state indicate sopra le ragioni per le quali l'esame delle censure attinenti ai profili motivazionali sia precluso dalla non corretta formulazione del ricorso in ordine a tali profili. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo in questa sede gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008


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