Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19685 - pubb. 17/05/2018

Dichiarazione di fallimento di una delle parti successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione e inopponibilità alla massa della sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 2017, n. 27829. Est. Genovese.


Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti - Rimessione della causa in decisione - Fallimento di una parte - Dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. - Effetti - Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione - Fondamento



La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, chiamata a decidere dell'impugnazione del lodo arbitrale relativo alla controversia insorta tra la (*) srl in liquidazione, quale mandataria dell'ATI (costituita anche dalla El. di A.C. e Figli srl e da M.B.), ed il Comune di Taranto, in relazione al contratto di gestione dei servizi del porto turistico di stazionamento (*), siccome definita dagli arbitri con la condanna dell'ente locale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, con una prima sentenza (n. 28 del 2011), ha accolto l'impugnativa - di nullità del lodo - proposta dal Comune, e con la seconda (n. 35 del 2013), in questa sede impugnata, ha respinto le domande proposte dall'ATI ed in particolare ha dichiarato inammissibile quella ex art. 2041 c.c., regolando le spese.

2. La Corte territoriale, con la seconda sentenza, ha premesso che la prima aveva accolto la domanda di nullità del lodo arbitrale per l'esistenza di un error in iudicando (ex art. 829 c.p.c., comma 3) atteso che non avrebbe rilevato, come pure aveva eccepito il Comune, l'esistenza di un vizio radicale del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., riconosciuto da un'altra decisione del giudice amministrativo che aveva affermato l'inesistenza di quelle idonee e necessarie capacità tecniche da parte dei partecipanti all'ATI contraente e, perciò, aveva anche concluso per l'esistenza di un vizio della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2.1. Secondo il giudice distrettuale della fase rescissoria, le richieste risarcitorie dell'ATI erano infondate in quanto presupponevano una validità ed operatività del contratto originario che, invece, era stato dichiarato nullo; mentre quella dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., era inammissibile perchè formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, con evidente mutatio libelli.

2.2. Al menzionato esame del merito delle domande (svolto in fase rescissoria), tuttavia, la Corte perveniva nonostante la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della capogruppo dell'ATI perchè l'evento, giudicato irrilevante, si sarebbe avverato "dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio" quando non ricorrevano ragioni per riaprire l'istruzione della causa (art. 300 c.p.c., u.c.).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del fallimento della (*) srl in liquidazione, con tre mezzi, illustrati anche da memoria.

4. Il Comune di Taranto ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

5. La causa, già portata all'esame della VI sezione civile, è stata da quest'ultima rimessa alla pubblica udienza, davanti a questa sezione.

 

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso (Violazione o falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c., in relazione agli artt. 352 e 190 (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente si duole del diniego di interruzione del processo in conseguenza della dichiarazione di fallimento di essa società mandataria, trattandosi di un evento che si era avverato dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio e non ricorrendo ragioni per la riapertura dell'attività istruttoria. In particolare, le conclusioni erano state precisate il 19 ottobre 2012, con termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., rispettivamente al 17 dicembre 2012 e 7 gennaio 2013: l'evento interruttivo (il fallimento) si era verificato il 5 dicembre 2012 e comunicato al Collegio il 7 dicembre successivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione o falsa applicazione dell'art. 830 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) la curatela si duole della violazione della disciplina processualistica dell'interruzione che, ove fosse stata rispettata, avrebbe permesso alla Curatela di subentrare nel giudizio e di far valere le proprie difese, a cominciare dall'erronea affermazione di nullità del contratto di gestione dei servizi portuali.

3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 2041 c.c. e insufficiente e, contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 cp.c., nn. 3 e 5) la Curatela critica l'affermazione svolta nella sentenza impugnata secondo la quale la domanda di indennizzo (ex art. 2041 c.c.) sarebbe stata svolta solo in sede di precisazione delle conclusioni.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Nel caso che si esamina si discute se la dichiarazione dell'esistenza di una causa d'interruzione del processo (nella specie: il fallimento di una parte) possa produrre effetti anche se rappresentato solo dopo la precisazione delle conclusioni ovvero la discussione della causa avanti il collegio (art. 275 c.p.c.).

4.2. Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., u.c., "se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (morte o perdita della capacità prima della costituzione: art. 299) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

4.3. Ricorda la ricorrente che, nel caso esaminato, le conclusioni erano state precisate il 19 ottobre 2012, con la fissazione dei termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., rispettivamente al 17 dicembre 2012 e 7 gennaio 2013; ma l'evento interruttivo (il fallimento) si era verificato il 5 dicembre 2012 ed esso era stato comunicato al Collegio (ed all'avversario) il 7 dicembre successivo.

4.4. Osserva la Corte che, nel caso in esame, poichè l'evento interruttivo si era avverato ed era stato dichiarato solo dopo la precisazione delle conclusioni (non essendoci stata una discussione davanti al collegio), esso non poteva (allora) e non può produrre (ora) alcun effetto, in difetto di un'ipotesi (neppure allegata) di riapertura dell'istruzione, ai sensi del richiamato ultimo comma dell'art. 300 c.p.c.. In sostanza, la disposizione non consente di recuperare una idoneità dichiarativa o notificatoria ad atti processuali, pur tipicamente previsti dal codice di rito, quando si sia oltrepassato il termine costituito dall'udienza (di precisazione delle conclusioni o di discussione).

4.5. D'altro canto, da una tale mancata interruzione si producono le conseguenze che questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 2013) ha già chiamante enucleato affermando i seguenti principi di diritto: a) innanzitutto che "la dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo";

b) in particolare, poi, nel "difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta (Cass. 6771/2002, 9164/2001, 8363/2000, 1588/1993)".

4.6. In conclusione, quando, come nella specie, la dichiarazione dell'evento interruttivo, verificatosi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), sia stata consegnata alla prima memoria, scadenzata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., essa non produce alcun effetto, risultando proposta in un tempo successivo rispetto a quello consentito, sicchè il processo non può che proseguire tra le parti originarie e la sentenza, pronunciata nei confronti della parte che pure risulta essere fallita, non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta.

5. Il secondo motivo è del pari infondato, e laddove non incorre nella ripetizione dell'erronea affermazione di un non corretto principio di diritto, sopra respinto, incappa nella preclusione del giudicato circa la nullità del contratto di gestione dei servizi, affermato con la prima pronuncia in sede rescindente e non impugnata.

6. Il terzo mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di allegazione (o trascrizione) dei dati che consentirebbero di ritenere quella domanda tempestivamente avanzata.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la curatela ricorrente condannata al pagamento delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo; con esenzione dal raddoppio del contributo unificato per essere stata, la Curatela, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017.