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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19673 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2017. .

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Fallimento - Fallimento in estensione - Reclamo - Litisconsorzio necessario con i creditori ricorrenti - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio in sede di legittimità - Superfluità - Condizioni


A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, ai sensi dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. Ne consegue che, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure giusta l'art. 383, ultimo comma, c.p.c., salvo che l'impugnazione risulti assolutamente infondata, l'integrazione del contraddittorio (e dunque la rimessione del giudizio alla prima fase), in tal caso, essendo, in forza del principio della ragionevole durata del processo, del tutto ininfluente sull'esito del procedimento. (massima ufficiale)