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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19664 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 29 Dicembre 2011, n. 29565. Est. Olivieri.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Adozione nei confronti di soggetto fallito - Esclusione - Fondamento


In tema di rimborso dell'IVA l'Amministrazione non può adottare il provvedimento di fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nei confronti di soggetti falliti, essendo incompatibile con la previsione dell'art. 51 legge fall., in quanto volto a "prenotare" una frazione di patrimonio del fallito, sottraendola alle massa destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, in vista di una futura ed eventuale compensazione con un controcredito della P.A. non opponibile in compensazione, perchè non definitivamente accertato. (massima ufficiale)

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