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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19654 - pubb. 12/05/2018.

Lo stato di insolvenza non presuppone necessariamente l'esistenza di inadempimenti


Cassazione civile, sez. VI, 15 Dicembre 2017, n. 30209. Est. Scaldaferri.

Fallimento - Stato d'insolvenza - Nozione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie


Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non suppone necessariamente l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice in base al riscontro di rilevanti passività, di numerose procedure esecutive e dell'omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il fallimento). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Il Collegio:

rilevato che V.A., in proprio e quale legale rappresentante della (*) S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 397/15, depositata in data 12 marzo, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato il rigetto della opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 12 giugno 2006 con cui era stato dichiarato il fallimento della (*) s.r.l.;

che la curatela del S.r.l. (*) si è costituita con controricorso, mentre l'intimata H. s.r.l. non ha svolto difese;

considerato che con l'unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 5, con riguardo all'accertamento dello stato di insolvenza;

che il controricorrente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;

che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

che il motivo di ricorso si mostra inammissibile a norma dell'art. 360 - bis c.p.c., per la parte in cui deduce la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 5: la Corte territoriale, ravvisando nella specie una situazione di incapacità non temporanea della società debitrice a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari in base al riscontro di rilevanti passività, di numerose procedure esecutive, di omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il fallimento, non si è discostata dalla interpretazione della norma richiamata espressa dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9856 del 28/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 25961 del 05/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 19027 del 08/08/2013), cui deve darsi continuità non offrendo l'illustrazione del motivo elementi per modificarla; che, nella parte in cui il motivo postula (peraltro, genericamente) una situazione diversa da quella accertata in sede di merito, il motivo è parimenti inammissibile perchè tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto, estraneo alla verifica di legittimità;

che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017.