Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1964 - pubb. 30/01/2007

.

Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2008, n. 28445. Est. Salvato.


Amministrazione controllata - Presupposto - Temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni - Sostanziale coincidenza con lo stato di insolvenza posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva al decreto di ammissione all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata - Configurabilità - Fondamento - Principio di consecuzione tra le due procedure - Elementi - Continuità temporale - Rilevanza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.



In tema di successione del fallimento all'amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fallimentare, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria avente per oggetto pagamenti costituiti dalle rimesse in conto corrente bancario, decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento; tra le due procedure, la continuità non si risolve infatti in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest'ultima. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. in un caso in cui la convocazione dei creditori disposta con il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata non aveva avuto luogo in quanto la società era stata dichiarata fallita). (fonte CED – Corte di Cassazione)



 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16 dicembre 2003, rigettava l'appello proposto dalla Cassa di Risparmio s.p.a. (infra, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 19 marzo 2000 che, in accoglimento della domanda proposta dal Curatore del Fallimento del C. D. s.r.l. (di seguito, Fallimento) aveva dichiarato inefficaci, ai sensi della l. Fall., art. 67, comma 2, i pagamenti effettuati in favore della prima, nell'anno anteriore al fallimento,mediante rimesse sul conto corrente bancario acceso presso la creditrice, per il complessivo importo di L. 571.663.887.

Per quanto qui interessa la sentenza:

a) riteneva infondate le deduzioni dell'appellante, con le quali era stato censurato il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, affermando che l'indicazione della somma revocabile e dei titoli a base della pretesa, mediante la produzione degli estratti conto, avevano permesso alla creditrice di difendersi, come era in effetti accaduto.

Inoltre, escludeva che il Fallimento, con la memoria depositata l'8 aprile 1998, avesse mutato la domanda, essendosi limitato a ridurre l'importo, facendo propria la tesi in tema di saldo disponibile. b) Riteneva provata la scientia decoctionis, sottolineando che, indipendentemente dalle risultanze del bilancio d'esercizio, la lettera in data 7 dicembre 1989 di recesso dall'apertura di credito, che richiamava la "ns. del 22 giugno 1989, con la quale è stata notificata la sospensione dell'operatività dei fidi", costituiva indizio univoco della conoscenza dell'insolvenza e della circostanza che il conto "fu di fatto congelato e gestito esclusivamente al rientro".

c) Affermava che la circostanza da ultimo richiamata dimostrava l'infondatezza della tesi della creditrice, in ordine alla natura non solutoria delle rimesse, in quanto effettuate su di un conto assistito da apertura di credito.

Infatti, anche non considerando che era stata dimostrata l'esistenza di un'apertura di credito di sole L. 100 milioni, "una volta revocati - ovvero prima ancora sospesi - i benefici, quale che fosse la loro natura, per ciò stesso le rimesse non avevano - ne' potevano più avere - altra funzione che quella del pagamento di un debito". e) Reputava che il Fallimento aveva "indicato esattamente i relativi importi", "specificando altresì in dettaglio le singole partite di riferimento". L'appellante aveva, invece, prodotto "una gran mole di documenti, senza precisare la funzione probatoria di ciascuno di essi e, quindi, senza confutare le precise allegazioni della controparte", con conseguente incensurabilità della sentenza di primo grado, nella parte in cui, aveva escluso la rilevanza di dette produzioni. f) Affermava che il "periodo sospetto" era stato correttamente computato avendo riguardo alla data dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, in quanto la regola della consecuzione delle procedure riguarda anche il caso in cui la prima "sia poi abortita in fallimento ancor prima del voto dei creditori".

2.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la Cassa, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; ha resistito con controricorso il Fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 183 c.p.c., comma 2, artt. 184 e 104 c.p.c., e nullità della sentenza che ha accolto l'azione, nonostante la prescrizione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). La Cassa espone che sin dalle prime difese ha dedotto che: nella citazione non era stato indicato l'oggetto del contendere e le ragioni di diritto a sostegno della domanda; mancava l'individuazione delle singole rimesse e dei parametri per stabilirne il carattere solutorio; non erano indicati i criteri adottati per accertare il saldo giornaliero. Siffatte carenze sarebbero vieppiù rilevanti in considerazione del carattere costitutivo dell'azione e della circostanza che ciascuna rimessa costituisce un atto autonomamente revocabile, in relazione al quale devono essere indicate le condizioni dell'azione.

Inoltre, il prospetto contabile prodotto nel corso del giudizio, senza alcuna spiegazione, recante l'individuazione di una serie di rimesse revocabili, avrebbe integrato una mutatio libelli, che, da un canto, ha modificato l'oggetto della citazione, dall'altro, ha confermato l'intento di lasciare al giudice l'identificazione dei motivi di diritto sui quali avrebbe dovuto svilupparsi il contraddittorio.

La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, sul rilievo che la modificazione sarebbe stata vantaggiosa per la creditrice, reputando, inesattamente, valida la citazione anche in assenza dell'indicazione delle singole rimesse revocabili.

L'erroneità della conclusione sarebbe chiara, se si considera che nulla vieta al Curatore di proporre tante domande quante sono le rimesse; quindi, la proposizione cumulativa delle domande non permetterebbe di derogare la necessità della specifica indicazione per ciascuna rimessa dei presupposti della revoca. Peraltro, la modifica del fatto costitutivo della domanda comporterebbe una indebita mutatio libelli (al riguardo, è richiamata Cass. n. 15142 del 2003).

Infine, il giudice del merito, se avesse accolto l'eccezione di nullità, avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione, per decorrenza del termine quinquennale.

1.1.- Il motivo è infondato e va rigettato.

1.1.2.- Secondo l'orientamento dì questa Corte, al quale va data continuità, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere "assoluta", come appunto stabilisce detta norma (per tutte, Cass. n. 17023 del 2003). L'accertamento della ricorrenza di detta ipotesi implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un canto, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 14552 del 2008; n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001). Quest'ultimo elemento va apprezzato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum).

Nel valutare il grado di incertezza della domanda, occorre avere riguardo alla natura del relativo oggetto ed alla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). Le eventuali incompletezze riscontrabili nell'esposizione dell'atto di citazione, se non eliminate successivamente in conformità alle regole del processo, possono incidere sull'accoglibilità della domanda ad opera del giudice, non sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio.

Relativamente alla causa petendi, va ribadito che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (tra le tante, Cass. n. 15925 del 2007; n. 6712 del 2001).

La parte può dunque anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda (Cass. n. 4880 del 1983).

1.1.3.- Siffatti principi sono stati applicati da recenti sentenze di questa Corte all'azione revocatoria dì rimesse su conto corrente, puntualizzando che l'azione della L. Fall., art. 67, comma 2, richiede la formulazione di una distinta domanda in relazione a ciascun atto estintivo.

Nel caso di domanda concernente rimesse operate in conto corrente, che implica la ricostruzione dell'andamento dei movimenti registrati in conto durante un determinato arco di tempo, allo scopo di stabilire se le singole rimesse abbiano avuto funzione solutoria, oggetto della medesima sono le rimesse singolarmente considerate. Pertanto, la domanda riferita alle risultanze complessive del conto va intesa come avente ad oggetto la somma delle singole rimesse di cui si chiede la revoca, cumulativamente indicate (Cass. n. 14552 del 2008; n. 17023 del 2003).

L'eventuale mancanza della specifica individuazione delle singole rimesse pone una questione di esatta determinazione dell'oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3), piuttosto che di compiuta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4), e cioè di petitum, non di causa petendi. Quest'ultima, in riferimento all'azione in esame è almeno in parte identificata dal riferimento allo stesso oggetto della domanda (la revoca di quei determinati pagamenti), con la conseguenza che, se questo è da ritenere sufficientemente determinato lo è, di riflesso, anche la domanda, non essendovi dubbi sulla sufficiente individuazione dei restanti elementi (consapevolezza, da parte dell'accipiens, dello stato d'insolvenza del solvens e fallimento di quest'ultimo entro l'anno dai pagamenti) dedotti a fondamento della domanda.

Proposta l'azione revocatoria fallimentare, l'attore può limitarsi a sostenere che tali versamenti, intesi come fatti solutori, avvennero per il rimborso di somme anticipate dalla banca in conto corrente, mentre costituisce onere della banca dimostrare l'esistenza di accordi con il cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino alla rimessa la funzione non di rientro nell'esposizione debitoria, ma di creazione di apposita provvista per un'operazione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovvero di prelievo da parte del cliente (da ultimo e per tutte, Cass. n. 14552 del 2008; n. 23393 del 2007).

In definitiva, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, e art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, anche manchi l'indicazione dei singoli versamenti solutori, purché siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (da ultimo, Cass. n. 14552 del 2008; n. 17049 del 2007; n. 14676 del 2007), così da permettere al convenuto di svolgere attività difensiva.

1.1.4.- Siffatti principi sono stati correttamente applicati dalla sentenza impugnata.

La pronuncia, nella narrativa, ha indicato che il fallimento aveva chiesto la revoca delle rimesse "per l'importo complessivo di L. 1.158.410.067 effettuate dalla società in bonis nell'anno antecedente l'ammissione della stessa all'amministrazione controllata, poi sfociata nel fallimento" (pg. 8). Nella motivazione ha precisato che la domanda "era munita dell'indicazione specifica dei titoli dai quali la pretesa traeva fondamento (indicazione ricavabile dai documenti con essa prodotti e richiamati - v. in particolare gli estratti conti sub 7 e il prospetto sub 8 del fascicolo del fallimento)". Infine, il giudice del merito ha avuto cura di sottolineare che "la Cassa ha potuto dispiegare - ed ha, di fatto, dispiegato - le proprie difese di merito, facendo anche riferimento alla suddetta documentazione" (pg. 8 della sentenza). Pertanto, poiché l'atto introduttivo aveva fissato in detti termini il thema disputandum, risulta chiaro che la modificazione dell'importo, conseguente dalla sua riduzione, a seguito dell'accoglimento del criterio del saldo disponibile, costituiva una mera emendatici, ammissibile, in quanto non comportava una modificazione dei fatti costitutivi della pretesa. La sentenza, con motivazione congrua, completa ed immune da vizi logici ha dunque correttamente ritenuto valido l'atto di citazione, in quanto non viziato da omissione o assoluta incertezza del petitum e neppure dalla mancata indicazione delle ragioni della domanda. La pronuncia ha esattamente ritenuto soddisfatti tutti i requisiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, impongono di escludere la nullità; la convenuta ha avuto tempestiva ed adeguata comprensione del tema da dibattere, come è dato evincere dalla stessa attività difensiva svolta (in particolare, come ha osservato la pronuncia, dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione e dal riferimento alla documentazione prodotta dal Fallimento).

2.- Con il secondo motivo è denunciata omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per mancata e/o errata valutazione delle prove ed omessa motivazione in ordine all'istanza di ammissione della c.t.u. (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Cassa aveva chiesto "il riesame dei documenti probatori acquisiti al processo", al fine di ottenere il rigetto delle domande relative alle rimesse non andate a buon fine. Ad avviso della ricorrente, la Corte Territoriale "ha completamente omesso di esaminare la documentazione agli atti", aderendo alla tesi del giudice di primo grado in ordine alla incomprensibilità dei documento, perché "prodotti a valanga".

In tal modo, avrebbe "omesso di pronunciare sul principale motivo di impugnazione", concernente il carattere solutorio delle rimesse, senza effettuare alcun accertamento, "nonostante la comprovata presenza in causa dì tutta la documentazione atta a conclamare data ed ammontare dei singoli insoluti".

Inoltre, la sentenza non avrebbe pronunciato sull'istanza di ammissione della c.t.u., diretta ad escludere la revoca delle rimesse insolute, senza motivare sul punto e senza svolgere gli accertamenti necessari per accertare i fatti impeditivi da essa eccepiti. La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per errata valutazione delle prove documentali, in relazione alla quantificazione delle rimesse secondo il criterio del saldo disponibile (art. 360 c.p.c., n. 5), operata sulla scorta di un prospetto prodotto dal Fallimento e senza tenere conto del fatto che era stato contestato.

Secondo la ricorrente, a detto prospetto sarebbe stato attribuito valore superiore a quello di una perizia giurata, con la conseguenza che la fondatezza della domanda è stata affermata sulla scorta di un documento di parte.

2.1- I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

2.1.2.- Secondo un principio consolidato, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza, di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, e di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito (Cass. n. 21621 del 2007; n. 15218 del 2007;

n. 18506 del 2006).

La Corte d'appello ha sottolineato che la Cassa "si è limitata a produrre (a valanga, per rifarsi all'espressione usata dal Tribunale) una gran mole di documenti, senza precisare la funzione probatoria di ciascuno di essi e, quindi, senza confutare le precise allegazioni della controparte" (pg. 11 della sentenza).

La ricorrente, a fronte di questa motivazione, sintetica, ma chiara ed esauriente, che fa escludere ogni omissione in punto di valutazione delle deduzioni della parte, in violazione del succitato principio si è limitata a prospettare il mancato esame della "documentazione agli atti", che ha in tal modo genericamente indicato, senza darsi carico di specificare in cosa detta documentazione consistesse e, a fortiori, senza riprodurla, con conseguente inammissibilità della censura.

La doglianza concernente la mancata ammissione della c.t.u. è infondata, in primo luogo, in quanto il giudice del merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia (Cass. n. 87 del 2003; n. 10589 del 2001; n. 583 del 2001), come è accaduto nella specie.

In secondo luogo, poiché la conclusione affermata dalla Corte d'appello, censurabile soltanto sotto il profilo della motivazione, onerava la ricorrente dell'indicazione degli elementi che avrebbero reso imprescindibile il richiesto accertamento, in virtù di una valutazione che questa Corte esprime sul piano astratto, in base a criteri di verosimiglianza.

Tanto non è accaduto, poiché la Cassa si duole della mancata ammissione della c.t.u., prospettandone l'asserita indefettibilità "al fine di escludere dal novero dei pagamenti potenzialmente revocabili tutte le rimesse (...) aventi per oggetto titoli di credito, effetti o crediti poi rimasti insoluti, comprovati come tali dalla documentazione prodotta dalla banca".

Dunque, è chiaro che la c.t.u. non avrebbe dovuto fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma mirava inammissibilmente ad esonerare la parte dalla prova dei fatti che ella poteva e doveva offrire (ex plurimis, Cass. n. 10182 del 2007; n. 21412 del 2006), mediante documentazione in suo possesso e che, peraltro, con ulteriore profilo di inammissibilità, in violazione del principio di autosufficienza, neppure ha indicato.

In ordine alla quantificazione delle rimesse revocabili, la sentenza ha premesso che la parte attrice aveva indicato i "titoli dai quali la pretesa traeva fondamento", mediante riferimento ai "documenti da essa prodotti e richiamati", "in particolare, gli estratti conto sub 7) ed il prospetto sub 8" (pg.8), facendo riferimento al criterio del saldo disponibile. La pronuncia ha, quindi, sottolineato che il "fallimento ha indicato esattamente i relativi importi (...), specificando altresì in dettaglio le singole partite di riferimento ( v. il prospetto riassuntivo di cui al doc. 14)", mentre "la Cassa, di contro, si è limitata a produrre (...) una gran mole di documenti senza precisare la funzione probatoria di ciascuno di essi e, quindi, senza confutare le precise allegazioni della controparte" (pg. 11). Si tratta di una motivazione congrua, completa ed immune da vizi logici, che ha dato corretta applicazione al principio di non contestazione e si sottrae alle censure svolte nel terzo motivo. Siffatto principio, ed il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non necessari di prova i fatti non espressamente contestati, trova fondamento non solo nell'art. 167 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. (Cass. n. 1540 del 2007).

Pertanto, l'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che questi, se non siano contestati dal convenuto, ovvero se la contestazione non concerna puntualmente uno o più caratteristiche del fatto costitutivo e sia priva della necessaria specificità (Cass. n. 13079 del 2008), debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. n. 12231 del 2007). Nella specie, la Corte d'appello ha appunto correttamente valorizzato la mancata specificità della contestazione, vieppiù rilevante in considerazione del riferimento ai documenti della banca (gli estratti conto), mentre la Cassa neppure in questa sede ha indicato gli elementi (ed i documenti, riproducendoli) che avrebbero potuto e dovuto inficiare la correttezza della conclusione affermata nella sentenza.

3.- La ricorrente, con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della L. Fall., art. 67, in riferimento alla fissazione del ed. periodo sospetto (art. 360 c.p.c., n. 3).

A suo avviso, la società era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata con decreto del 16 febbraio 1990, che aveva disposto la convocazione dei creditori che, però, non aveva avuto luogo, in quanto la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 27 luglio 1990.

Pertanto, non risulterebbe pertinente il richiamo alle argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale del 6 aprile 1995, n. 110, concernenti l'amministrazione controllata che sfocia nel fallimento. Nella specie non vi sarebbe stata una consecuzione di procedure, bensì una mera successione temporale e tale rilievo, dedotto nella fase di merito, sarebbe stato rigettato con motivazione apodittica, senza esplicitare le ragioni della sussistenza di una vera e propria consecutio di procedure.

3.- Il motivo è infondato e va rigettato.

3.1.- La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui il computo del termine a ritroso del periodo sospetto, ai fini dell'azione revocatoria, va effettuato dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non dalla data del fallimento.

La situazione dì temporanea difficoltà, denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, equivale infatti ontologicamente allo stato d'insolvenza ed è questa la ragione che fonda l'unità concettuale delle due consecutive procedure, le cui discipline non possono vanificare la regola della par condicio (Cass. n. 6019 del 2003; n. 12669 del 1999;

n. 9581 del 1997). In altri termini, il principio è fondato sulla considerazione che il concetto di "temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni" (L. Fall., art. 187) non diverge dallo stato d'insolvenza (L. Fall., art. 5), salva la possibilità, nel primo caso, di formulare una prognosi di reversibilità della crisi.

L'elemento di differenziazione dei due fenomeni è appunto soltanto detta prognosi.

Identica nella sua essenza è, invece, la patologia dell'impresa che ne è alla base e che è costituisce il decisivo denominatore comune tra essi (ritenuto peraltro in grado di escludere l'irragionevolezza dell'esegesi Corte Cost. n. 110 del 1995). Proprio questa identità impone di identificare, quali presupposti dell'applicabilità del principio, esclusivamente la pronuncia del decreto della L. Fal.., art. 188, e l'esito infausto della procedura, mentre la continuità fra le procedure non si risolve in mero dato temporale, ma "si configura come un'ipotesi di consecuzione più che di successione" (Cass. n. 6019 del 2003).

La pronuncia di detto decreto, comportando l'accertamento giudiziale dell'esistenza della patologia dell'impresa ad una determinata data, permette di stabilire un termine certo di riferimento dell'insorgenza dell'insolvenza, una volta che la prognosi di risanamento si sia rivelata errata. L'ulteriore elemento consiste nella sentenza di fallimento, che ricompone a piena identità il dato comune delle due procedure ed il fallimento costituisce lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa al primo tentativo.

Pertanto, la ratio che fonda il principio rende irrilevanti sia la durata della procedura c.d. minore, sia la sua eventuale cessazione prima ancora dell'espressione del voto dei creditori. Si tratta, infatti, di circostanze che non escludono l'unità concettuale e l'identità del presupposto oggettivo di entrambe, dato che entrambe convergono nel risultato di palesare l'erroneità della prognosi. A questo principio ha dato applicazione la Corte territoriale, che ha correttamente accertato la sussistenza della consecutio, erroneamente contestata, sull'assunto che essa sarebbe condizionata da una unità temporale o formale che non è affatto richiesta dalla ratio che lo fonda.

4.- Il quinto motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per errata valutazione delle prove documentali in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, fondata sui risultati del bilancio d'esercizio del 1998 e su di una lettera con cui la ricorrente "comunicava alla società che l'utilizzo delle aperture di credito era subordinato ad alcune cautele, in attesa del deposito del bilancio relativo all'esercizio 1988".

Secondo la Cassa, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata la conoscenza del bilancio d'esercizio della società, in difetto di prova sul punto.

Inoltre, la lettera del 22 giugno 1989 sarebbe "stata assimilata ad una lettera di revoca dei fidi, mentre l'integrale lettura e l'interpretazione della stessa con i criteri di cui all'art. 1362 c.c. e segg., evidenziano che la volontà della Banca era semplicemente quello di subordinare l'utilizzo dei fidi ad alcune cautele" ed erroneamente il suo contenuto sarebbe "stato semplicemente ridotto a quello di un congelamento del fido, mentre ne era l'esatto contrario".

4.- Il motivo è infondato e va rigettato.

4.1.- La sentenza impugnata ha anzitutto affermato che, per ritenere sussistente la scientia decoctionis della Cassa, "non vi è, a rigore, necessità di trarre argomento dalla presumibile conoscenza che la banca aveva del bilancio di esercizio" (pg. 9), sicché non sono pertinenti le doglianze che si appuntano sulla valorizzazione di un elemento che, sostanzialmente, non è stato, invece, considerato dal giudice del merito.

La Corte d'appello ha, quindi, ritenuto provato l'elemento soggettivo dell'azione, osservando come "nella lettera in data 7 dicembre 1989 inviata dalla Cassa alla C. D., con la quale fu comunicato il recesso immediato dai contratti di apertura di credito in essere, la banca stessa facesse riferimento alla "ns. del 22 giugno 1989, con la quale è stata notificata la sospensione dall'operatività dei fidi" (pg. 10). Quest'ultima è stata, quindi, ritenuta "segno inequivocabile della conoscenza dello stato di insolvenza della cliente e di totale perdita di fiducia nella sua capacità di ripristinare normali condizioni di gestione" (pg. 10).

La motivazione è correttamente ispirata al principio secondo il quale la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore deve essere effettiva, non potenziale, e, tuttavia, può essere provata anche attraverso indizi, in modo indiretto, e cioè offerta mediante circostanze che, in base al criterio di normalità, assunto a parametro di valutazione, consente la prova presuntiva della scientia decoctionis (per tutte, Cass. n. 10208 del 2007; n. 26935 del 2006; 10800 del 2006). Trattandosi di offrire la prova di uno stato soggettivo, che non può essere data in via diretta, è imprescindibile fare riferimento, mediante lo strumento delle presunzioni, alla esistenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (Cass. n. 17214 del 2004).

Peraltro, se, da un canto, nello schema della presunzione non esiste un presunto dovere di conoscere, dall'altro, questo schema permette di valorizzare "regole di esperienza storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti", consentendo di desumere la conoscenza in presenza di "concreti collegamenti" (Cass. n. 26935 del 2006; n. 13646 del 2004;

n. 1719 del 2001; n. 3524 del 2000) tra i sintomi di conoscenza dell'insolvenza ed il terzo, quali, esemplificativamente, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano detti sintomi, la occasionalità o la continuità dei rapporti, la loro importanza (Cass. n. 26935 del 2006; n. 1719 del 2001, ove ulteriori richiami).

Nella specie, le argomentazioni svolte nella sentenza integrano una motivazione completa, congrua e coerente, fondata sulla corretta applicazione delle regole di comune esperienza e sulla valorizzazione di un atto che, siccome proveniente dalla stessa Cassa, in considerazione della sua finalità, non era altrimenti giustificabile che alla luce della conoscenza dell'insolvenza da parte della creditrice.

Le censure dirette a contestare l'interpretazione della missiva sono poi inammissibili.

L'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in questa sede di soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (per tutte, Cass. n. 15890 del 2007; n. 4178 del 2007). Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè;

la censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione (Cass. n. 5273 del 2007; n. 4178 del 2007); e neppure è sufficiente una critica, formulata attraverso la proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione (tra le tante, Cass. n. 12946 del 2007; n. 420 del 2006). Inoltre, nella formulazione della censura, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, occorre trascrivere il testo integrale del documento (Cass. n. 4178 del 2007), anche quando ad esso la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, se tanto non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che allo stesso il ricorrente pretenda di attribuire (Cass. n. 4063 del 2005).

Nella specie, la ricorrente, come risulta chiaramente dal contenuto del mezzo - che quindi è sembrato opportuno trascrivere - si è, invece, limitata a denunciare, genericamente, che l'interpretazione della citata missiva sarebbe stata effettuata in contrasto con "i criteri di cui all'art. 1362 c.c. e segg." (senza riportare il contenuto del documento ed indicare, puntualmente, quali criteri sarebbero stati disattesi, ed in che modo), affermando (senza indicare specifici errori e lacune argomentative della pronuncia) che di essa avrebbe potuto essere data una lettura diversa da quella offerta dal giudice del merito, svolgendo in tal modo una censura inammissibile.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008


Testo Integrale