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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19578 - pubb. 27/04/2018.

Legittimazione del creditore ad impugnare l’altrui ammissione al passivo


Tribunale di Massa, 12 Aprile 2018. Est. Pellegri.

Accertamento dello stato passivo fallimentare – Procedimento di impugnazione di crediti ammessi allo stato passivo fallimentare ex art. 98 LF – Inammissibilità dell’impugnazione ex art. 98 comma 3 LF per difetto di legittimazione ad impugnare, conseguente a difetto di soccombenza nella fase sommaria


Il creditore, proposto per l’ammissione al passivo, che intenda ottenere altresì un provvedimento di esclusione di altri creditori, a loro volta proposti dalla Curatela per l’ammissione nel medesimo progetto di stato passivo, ha l’onere di attivarsi in tal senso nel corso dell’intera fase sommaria di accertamento e formazione dello stato passivo, promuovendo una specifica domanda o spiegando una specifica eccezione, all’atto di depositare le proprie osservazioni ex art. 95 comma 2 LF e/o nell’ultimo momento utile rappresentato dall’udienza fissata per la verifica dei crediti ex art. 95 comma 3 LF (equiparabile ad un giudizio di primo grado).

Pertanto, in difetto di domanda o eccezione in tal senso nella fase sommaria, non è neppure configurabile un provvedimento del Giudice Delegato che abbia deciso in modo difforme dalla richiesta del creditore astrattamente avente interesse all’esclusione di altri, sicché, difettando la sua soccombenza sul punto, difetta anche un presupposto processuale indispensabile per affermare la sua legittimazione ad impugnare il provvedimento che ha ammesso al passivo gli altri creditori.

Infatti, il procedimento di cui all’art. 98 comma 3 LF è un giudizio di natura impugnatoria (benché diverso dal giudizio di Appello, di cui non mutua la disciplina), che può essere instaurato solo dalla parte soccombente (per tale dovendosi intendere la parte che ha ottenuto una tutela minore di quella che aveva richiesto nella domanda o eccezione specifica formulata in primo grado). (Matteo Nerbi) (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara, e di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara


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