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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19572 - pubb. 26/04/2018.

Liquidazione dell’eredità beneficiata e rilascio dei beni ai creditori: termine per la presentazione della dichiarazione di credito e reclamo contro lo stato di graduazione


Tribunale di Verona, 17 Novembre 2017. Est. Bartolotti.

Successioni - Beneficio d’inventario - Procedura di liquidazione dell’eredità - Rilascio dei beni ai creditori - Reclamo - Termine per la presentazione della dichiarazione di credito


Nella procedura concorsuale di liquidazione di eredità beneficiata con rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 e 508 c.c., i crediti non dichiarati alla procedura entro il termine di cui all’art. 498 secondo comma c.c. possono essere ammessi a partecipare alla liquidazione concorsuale mediante la proposizione del reclamo previsto dall’art. 501 c.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dello stato provvisorio di graduazione. (Cristina Zen) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Cristina Zen di Verona


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