Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19555 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 1989. .


Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Diritto della navigazione - Sull'aeromobile, sulla nave e sul volo - In genere - Credito di lavoro del personale di volo - Privilegio speciale sulla "flotta" - Privilegio generale sui mobili - Concorso - Soddisfazione del credito - Criteri applicabili



Qualora un credito fruisca contemporaneamente di privilegio mobiliare speciale e di privilegio mobiliare generale, deve escludersi che tale credito possa trovare proporzionale collocazione sul provento dei beni oggetto del privilegio speciale e su quello delle residue attività mobiliari, atteso che le regole sul concorso, fissate dagli artt. 2777 e segg. cod. civ., impongono un'unicità di graduatoria, senza distinzione a seconda che più privilegi spettino a creditori diversi od allo stesso creditore. Pertanto, nel caso del credito di lavoro del personale di volo di una compagnia di navigazione aerea, il quale gode tanto del privilegio speciale sulla "flotta", di cui all'art. 1023 cod. nav., quanto del privilegio generale sui mobili, di cui all'art. 2751 bis cod. civ., si deve ritenere che il credito medesimo debba trovare soddisfazione prioritaria su detta "flotta", con preferenza rispetto alla prelazione spettante al creditore ipotecario (art. 1036 cod. nav.), e poi, in ipotesi di incapienza, sugli altri beni mobili. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato