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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19538 - pubb. 20/04/2018.

Azione di responsabilità promossa dal curatore e liquidazione equitativa del danno nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2018. Pres., est. Didone.

Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del curatore - Liquidazione equitativa del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Condizioni - Cessione dell'amministratore a sé stesso a prezzo vile di rami d'azienda - Omessa tenuta delle scritture contabili - Rilevanza


Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, in quanto l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore – nella specie consistiti nella cessione a sé stesso, a prezzo vile, di rami d'azienda e nella pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili – astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - rel. Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 marzo 2012, respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale di Treviso, che aveva accolto l'azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, promossa dal Fallimento (*) s.r.l. nei confronti di P., amministratore unico della società fallita, condannandolo al pagamento di Euro 185.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Il tribunale aveva ritenuto responsabile il convenuto per gli atti di cessione in favore di sè stesso di due rami d'azienda, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della società, l'uno relativo all'unità operativa di (*) per Euro 1.500,00 e l'altro avente ad oggetto quella di Portogruaro per Euro 7.500,00.

Ulteriore profilo di responsabilità era stato individuato nel mancato adempimento degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci della società fallita per gli anni 2000-2004; soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, infatti, era stata integrata - con l'indicazione specifica dei documenti rubati - una denuncia di furto delle scritture contabili.

La corte d'appello confermava il giudizio del tribunale sulla vendita dei beni aziendali ad un prezzo vile, considerato che la consulenza tecnica espletata per accertare il valore della società al momento della cessione dei due rami d'azienda, non aveva avuto esito a causa dell'assenza delle scritture contabili, provocata dalla condotta del medesimo amministratore, il quale non aveva adempiuto ai propri doveri di regolare tenuta delle scritture contabili, come accertato in sede penale.

Inoltre, il giudice di merito riteneva che il criterio della differenza tra attivo e passivo, utilizzato dal Tribunale per determinare il quantum del danno risarcibile, seppure in astratto inadeguato, risultava utilizzabile nella fattispecie concreta, stante l'integrale assenza delle predette scritture contabili.

Avverso detta pronuncia della corte d'appello, P. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il Fallimento (*) s.r.l.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso P. deduce la violazione degli artt. 2390, 2391 2392, 2393, 2394 e 2967 c.c. e della L. Fall., art. 146, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), poichè la Corte d'Appello di Venezia ha violato le norme sulla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla disciplina applicabile per l'azione di responsabilità. Sarebbe infatti spettato al fallimento provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria fatta valere, ovvero sia la condotta colpevole dell'amministratore, il danno arrecato alla società e il nesso di causalità.

1.1. Il motivo è infondato.

L'odierno ricorrente nel giudizio di appello, senza mai contestare alcuna inversione dell'onere della prova nell'accertamento della sua responsabilità per mala gestio in primo grado, ha soltanto reiterato la richiesta di ammissione di istanze istruttorie, che sarebbero state in grado di fornire la prova liberatoria degli addebiti imputatagli dalla curatela.

Al riguardo la corte territoriale - a seguito di un'attenta analisi delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante - ha escluso che le prove dedotte potessero condurre a risultati differenti da quelli raggiunti in primo grado, esponendo dettagliatamente l'iter argomentativo che l'ha condotta a ritenere sussistente la responsabilità del P. per gli atti di mala gestio.

In sostanza, le condotte poste in essere dall'amministratore si sostanziano in due contratti di cessione di ramo d'azienda conclusi con sè stesso, al fine di esercitare la medesima attività, con la stessa licenza e nei medesimi locali.

Tali contratti - secondo l'incensurabile apprezzamento in fatto dei giudici del merito - sono stati conclusi ad un prezzo palesemente vile, se rapportato al valore dell'azienda, come risulta dall'ultimo bilancio depositato nel registro delle imprese risalente al 1999 e soltanto pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della società cedente.

E siffatte condotte risultano già da sole idonee ad integrare gli estremi della responsabilità gestoria in capo al P.; ad esse si aggiunge poi anche il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, dal 2000 al 2004, risalendo al 1999 l'ultimo bilancio disponibile, restando esclusa qualsivoglia violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 146 e degli artt. 2390 e 2391 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto la Corte territoriale, lungi dal valutare e provare il conflitto di interessi negli atti di cessione e la violazione degli obblighi di regolare tenuta della contabilità, li avrebbe considerati indici presuntivi dai quali desumere l'an e il quantum del danno.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Preliminarmente, va osservato che il ricorrente non ha indicato quale sia la parte della pronuncia della Corte territoriale che intende sottoporre al vaglio di legittimità, nè tanto meno indica i fatti controversi che non siano stati esaminati; il ricorso risulta quindi carente sotto il profilo della specificità dei motivi.

La liquidazione del danno promana direttamente dall'accertamento della responsabilità per mala gestio, così come ricostruita sopra. I presupposti dell'addebito, infatti, non sono stati valutati come indici presuntivi, ma come elementi di fatto che, intersecatisi vicendevolmente, integrano gli estremi della responsabilità L. Fall., ex art. 146, in capo all'amministratore unico.

2.2. La censura, poi, non coglie nel segno laddove denuncia l'errata applicazione delle norme sul conflitto di interessi, poichè a tale conflitto la sentenza impugnata non fa alcun specifico riferimento; invero, il danno derivante dalla cessione dei rami di azienda discende esclusivamente dall'esiguità del prezzo praticato, circostanza questa non smentita nel corso del processo nonostante l'esperimento di una consulenza d'ufficio, a causa del mancato rinvenimento da parte del curatore delle scritture contabili dell'azienda.

La vendita dei rami d'azienda a sè stesso e la prossimità delle alienazioni al momento del collasso dell'impresa (risalendo la dichiarazione di fallimento al 7.10.2004), sono state correttamente valorizzate dalla corte di merito a sostegno della condanna per gli atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore.

2.3. L'ulteriore critica formulata avverso il parametro di liquidazione, applicato già dal tribunale e poi confermato dalla corte territoriale, è infondato.

L'amministratore ricorrente lamenta che per la liquidazione del danno sia stato applicato il criterio, di tipo equitativo, della c.d. "differenza tra attivo e passivo", a tenore del quale il danno stimato sarà dato dalla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare.

Com'è noto, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma della L. Fall., art. 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass. s.u. 06/05/2015, n. 9100).

Ora, la cessione dei rami d'azienda a sè medesimo a prezzo vile e la mancata tenuta delle scritture contabili, sono tutte condotte illecite dell'organo gestorio, astrattamente idonee a porsi come causa del danno lamentato dalla curatela.

Può dirsi, allora, che la mancanza della contabilità a partire dall'anno 2000 e fino al 2004, ha costituito ostacolo insormontabile all'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta illecita serbata dell'amministratore medesimo, risultando la decisione della Corte territoriale in perfetta coerenza con la ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2392, 2447 e 2448 c.c., avendo il giudice d'appello affermato la responsabilità gestoria dell'amministratore per il sol fatto del mancato adempimento degli obblighi formali di deposito dei bilanci nell'arco temporale 2000-2004, considerando immotivatamente non veritiera la denuncia di furto, della quale pure si era dato atto.

3.1 La censura è infondata.

Invero, il giudice dell'impugnazione ha tenuto conto del mancato rinvenimento delle scritture contabili, al solo fine di giustificare l'applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo ai fini della liquidazione del danno.

L'iter argomentativo della sentenza impugnata resta circoscritto all'omesso deposito di tali documenti presso il Registro delle imprese, circostanza questa che non ha consentito una gestione trasparente della società, integrando la violazione di uno dei basilari doveri di diligenza professionale.

3.2 Il secondo profilo del motivo, nella parte in cui lamenta che non sarebbe stato individuato il periodo in cui il capitale sociale si sarebbe ridotto al di sotto del limite legale, risulta poi inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In realtà, la corte d'appello non ha affatto addebitato all'amministratore la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale, limitandosi a registrare - come già accennato in precedenza - l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, di per sè idoneo a costituire atto di mala gestio.

4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 444 e 445 c.p.p., nonché l'omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa il quantum del danno liquidato; infatti, la misura determinata dal giudice di merito non corrisponderebbe nè a quella originariamente prospettata nell'atto di citazione, nè a quella successivamente rettificata dal Fallimento in occasione della precisazione delle conclusioni di primo grado. Inoltre la corte d'appello sarebbe incorsa in errore avendo fatto discendere - automaticamente - dalla sentenza di patteggiamento la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, traslata e utilizzata de plano in sede civile.

4.1. Il motivo è infondato, per un verso, in quanto la motivazione è congrua e logica e, per altro verso, in considerazione del fatto che il ragionamento presuntivo è adeguatamente svolto in presenza di indizi convergenti (il P. era unico socio, nonchè amministratore dal 1999 al fallimento, aveva alienato a sè due rami dell'azienda, non aveva depositato bilanci ed aveva omesso di tenere le scritture contabili) gravi e precisi idonei a consentire di addebitargli lo sbilancio tra attivo e passivo riscontrato alla data del fallimento.

Nè può richiamarsi in senso contrario il ricordato insegnamento di questa Corte in tema di mancato o irregolare tenuta delle scritture contabili (Cass. 3/01/2017, n. 38; Cass. s.u. n. 9100/2015 cit.), atteso che la corte di merito non ha presunto il danno per l'omesso deposito delle scritture contabili ma, con adeguata motivazione, ha ricostruito un quadro indiziario idoneo a corroborare la tesi della mala gestio ed a giustificare la tesi della ascrivibilità alla sua condotta delle passività riscontrate alla data del fallimento.

4.2. Da ultimo, va ricordato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (il cd. "patteggiamento"), costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede (si veda, per tutte, Cass. 24/05/2017, n. 13034). A tale principio si è correttamente attenuta la corte di merito.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1° febbraio 2018.