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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19523 - pubb. 18/04/2018.

Revocatoria del pagamento ricevuto dal monopolista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utente


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3085. Est. Campese.

Revocatoria fallimentare - Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza - Prestazioni obbligatorie o facoltative - Rilevanza - Fattispecie


L'applicabilità alle imprese che operano in regime di monopolio delle disposizioni dettate a presidio del sinallagma nell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utente con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, sia soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l.fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori; ciò ad eccezione delle ipotesi nelle quali la prestazione sia obbligatoria, non potendo in tali casi l’impresa sottrarsi all'adempimento, neppure nella fase esecutiva del rapporto, ed essendo quindi la stessa priva del potere di scelta e di altra eventuale tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore di un’impresa di rimorchi portuali). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. La I. s.p.a. (quale successore della I. 2 s.p.a., assuntore del concordato fallimentare della (*) s.p.a. in liquidazione) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13-20 aprile 2011, n. 438/11, non notificata, che, in accoglimento del gravame interposto da R.N. s.r.l., nei confronti della Curatela del Fallimento della (*) s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 5 agosto/23 settembre 2005, n. 1166/2005, ed in riforma della stessa, ha respinto la domanda formulata, L. Fall., ex art. 67, comma 2, dalla suddetta Curatela nei confronti della R.N. s.r.l., e, preso atto della già avvenuta esecuzione della decisione appellata e dell'intervento in causa della I. 2 s.p.a., quale cessionaria delle azioni revocatorie proposte dal Fallimento (*) s.p.a., del cui concordato fallimentare era assuntore, ha condannato la medesima I. 2 s.p.a. alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di Euro 119.298,95, oltre interessi, ed al pagamento delle spese del doppio grado. Per quanto qui ancora di interesse, la corte bresciana, evidenziato che i pagamenti oggetto dell'azione suddetta riguardavano fatture emesse dalla R.N. s.r.l. per servizi svolti nella sua qualità di concessionario, esclusivo e monopolista, dell'attività di rimorchio portuale nel porto di Taranto, ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame (ritenendone assorbiti gli altri), con cui l'appellante aveva riproposto la tesi, disattesa dal primo giudice alla stregua dei principi resi da Cass., S.U., n. 1232 del 2004, della inapplicabilità della L. Fall., art. 67, comma 2, alla fattispecie in esame, in considerazione, appunto, della sua qualità di monopolista, obbligato a contrattare ex art. 2597 c.c. e della natura dei servizi prestati. In particolare, individuata la concreta disciplina utilizzabile nella vicenda de qua (artt. 101-107 c.n.; atti di concessione e regolamenti dell'Autorità Marittima; regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Taranto; ordinanza n. 58/84 della Capitaneria di Porto), quella corte ha ritenuto: 1) che l'Autorità Marittima aveva facoltà di rendere il servizio di rimorchio "obbligatorio" in determinate condizioni; 2) che l'obbligatorietà era prevista in via generale dall'ordinanza n. 58/84 della Capitaneria di Porto per le manovre di navi eccedenti determinati tonnellaggi; 3) che, in tali ipotesi, l'intervento del rimorchiatore era comunque "dovuto", e doveva essere eseguito nel termine indicato dall'autorità portuale; 4) che il conseguente obbligo a carico del concessionario era suscettibile di sanzione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Porto e dell'art. 11 della concessione, i quali, in caso di mancata esecuzione degli impegni derivanti dalla stessa, ne prevedevano la decadenza; 5) che, pertanto, nell'ipotesi in esame, non poteva sostenersi che la "fase funzionale" del rapporto restasse regolata dalle norme generali sui contratti, nè che il concessionario potesse rifiutare o sospendere temporaneamente la prestazione fino all'adempimento dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 c.c. o ex art. 1461 c.c., qualora le condizioni patrimoniali della stessa avessero evidenziato il rischio di insolvenza; 6) che l'inapplicabilità di tali meccanismi derivava, invero, dalla particolarità del servizio in questione, non solo per le modalità con le quali il rapporto si instaurava, obbligatoriamente, e doveva essere subito eseguito, ma anche perchè la fase esecutiva era del pari obbligatoria e sottoposta alla vigilanza della Autorità Marittima, secondo le norme contenute nel regolamento portuale e nel provvedimento di concessione, per motivi di pubblica sicurezza ed a tutela dell'ordine all'interno dei porti; 7) che, per le appena esposte ragioni, dunque, non potevano applicarsi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Mantova, i principi sanciti dalla menzionata Cass., S.U., n. 1232 del 2004, basati sul presupposto della utilizzabilità delle norme di diritto comune alla "fase funzionale" del rapporto instaurato dal monopolista, ma che faceva salve le ipotesi diverse, nelle quali anche tale fase fosse diversamente disciplinata dai provvedimenti concessori.

2. La controricorrente R.N. s.r.l. ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione.

3. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5", si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver effettuato la disamina delle norme e dei regolamenti relativi al servizio di rimorchio portuale, ha concluso che il servizio oggetto della prestazione di R.N. s.r.l., remunerato con i pagamenti di cui era stata chiesta la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, doveva ritenersi, nel caso di specie, obbligatorio. Si assume, in estrema sintesi, che il Regolamento del porto di Taranto relativo al servizio di rimorchio ivi delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo sanciva che l'uso dei rimorchiatori era, di massima, facoltativo, potendo essere, tuttavia, reso obbligatorio in particolari casi o per determinati tipi di naviglio che l'Autorità Marittima avesse ritenuto di precisare con propria ordinanza: la corte bresciana, invece, non aveva spiegato il perchè, nella specie, aveva opinato che il servizio di rimorchio prestato dalla R.N. s.r.l. a favore della (*) s.p.a. in liquidazione, poi fallita, rientrasse nelle ipotesi di obbligatorietà previste dall'Autorità Marittima, rivelandosi, sul punto, la motivazione della sua decisione una mera presunzione, ovvero una petizione di principio, in entrambi i casi non suffragata da validi elementi probatori, mentre, al contrario, le stesse fatture prodotte dalla Curatela fallimentare consentivano di stabilire che le navi della (*) s.p.a. per cui era stato richiesto il servizio di rimorchio erano di tonnellaggi inferiori a quelli per il quale un siffatto servizio doveva considerarsi obbligatorio alla stregua della specifica disciplina fissata dalla locale Autorità Marittima.

3.1. Con il secondo motivo, rubricato "Contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5", si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che, nel caso concreto, il monopolista non avrebbe in alcun caso potuto sospendere il servizio di rimorchio, perchè nella speciale disciplina ciò non sarebbe stato previsto. In particolarè, viene evidenziata l'asserita contraddittorietà della menzionata sentenza sotto i seguenti profili: a) in primo luogo, perchè, da un lato, la corte di merito aveva ritenuto l'inapplicabilità degli artt. 1460 e 1461 c.c., alle prestazioni del monopolista in presenza di una diversa disciplina contenuta in provvedimenti concessori e, dall'altro, aveva riconosciuto che la concessione di R.N. s.r.l. prevedeva la possibilità di sospensione del servizio previa autorizzazione dell'attività marittima; b) in secondo luogo, perchè, per un verso, si era stabilito che il monopolista non potesse trovarsi nel dovere di eseguire a tutti i costi la prestazione, senza potersi tutelare rispetto ad una parte insolvente, mentre, per altro verso, si era escluso che l'atto di concessione prevedesse ipotesi di sospensione del servizio; c) infine, perchè, pur ammettendo che i principi generali sanciti dagli artt. 1460 e 1461 c.c., potessero essere derogati solamente in modo espresso da norme speciali o provvedimenti concessori, quella corte aveva finito col negare rilevanza alla circostanza che non sussistevano, nel caso di specie, norme speciali e derogatorie per le "singole operazioni di rimorchio nei riguardi di determinati operatori", ma solo una norma generale che permetteva di sospendere l'intera concessione: affermazione, quest'ultima, che, contrariamente a quanto inteso dalla corte predetta, avrebbe dovuto comportare necessariamente l'applicazione della disciplina generale anche al servizio di rimorchio effettuato dalla controparte verso singoli operatori.

3.2. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 1460, 1461 e 2597 c.c.", si ascrive, infine, alla decisione impugnata di aver erroneamente ritenuto obbligatorio, invece che facoltativo, il servizio di rimorchio delle navi prestato in favore della fallita, non rientrando, invero, le rimorchiate navi di quest'ultima nelle categorie contemplate dall'Autorità Marittima in relazione alle quali ne era sancita l'obbligatorietà. Tale servizio, inoltre, avrebbe sempre potuto essere sospeso, non sussistendo alcuna espressa deroga alle norme comuni, sicchè doveva concludersi nel senso che, nella specie, la corte bresciana, non uniformandosi ai principi sanciti da Cass., S.U., n. 1232 del 2004, benchè dalla stessa ritenuti validi, aveva violato il disposto delle suddette norme.

4. Preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità del controricorso attesa l'irritualità della procura rilasciata dalla controricorrente al proprio difensore in calce alla copia notificata del ricorso, trattandosi di soluzione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14330 del 2017, nonchè, Cass., n. 5867/2007, a mente della quale deve dichiararsi inammissibile il controricorso quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza neppure è superabile con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura; conf. Cass. n. 1826/2005).

5. Il primo motivo, da scrutinarsi avvalendosi, ratione temporis, dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è fondato.

5.1. Invero, la corte di merito ha testualmente affermato (cfr. pag. 8) che "... Il servizio di rimorchio portuale, previsto dagli artt. 101-107 c.n., è disciplinato dalla Autorità Marittima tramite gli atti di concessione ed i regolamenti, al fine di realizzare un interesse pubblico, a garanzia dell'ordine e della sicurezza nel porto. La concessione rilasciata alla società appellante (R.N. s.r.l... Ndr) richiama espressamente gli obblighi che ne derivano a carico del concessionario, con riferimento al rispetto delle prescrizioni dettate dal "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi" nel porto di Taranto, a norma del quale l'Autorità Marittima ha facoltà di rendere il servizio di rimorchio "obbligatorio" in determinate condizioni: obbligatorietà prevista in via generale dalla ordinanza 58/845 (rectius: 58/84) della Capitaneria di Porto per le manovre di navi eccedenti determinati tonnellaggi; in tali ipotesi, l'intervento del rimorchiatore è quindi comunque "dovuto", e deve essere eseguito nel termine indicato dall'autorità portuale; il conseguente obbligo a carico del concessionario è suscettibile di sanzione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Porto e dell'art. 11 della concessione, che, in caso di mancata esecuzione degli impegni derivanti dalla stessa, ne prevedono la decadenza...".

La descritta facoltà, riconosciuta all'Autorità Marittima, di rendere il servizio di rimorchio "obbligatorio in determinate condizioni", è, allora, di per sè, indice del fatto che, evidentemente, non ricorrendo queste ultime, il servizio predetto doveva intendersi come facoltativo.

5.1.1. La stessa corte ha, poi, specificato, che "l'obbligatorietà era prevista in via generale dalla ordinanza 58/84 della Capitaneria di Porto per le manovre di navi eccedenti determinati tonnellaggi", sicchè, "in tali ipotesi, l'intervento del rimorchiatore era comunque "dovuto"", e doveva "essere eseguito nel termine indicato dall'autorità portuale", altrimenti potendone derivare le sanzioni suddette.

5.1.2. Muovendo da tali premesse, la decisione oggi impugnata ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie de qua i principi enunciati, nella diversa ipotesi del contratto di somministrazione di energia elettrica, da Cass., S.U., n. 1232 del 2004, secondo cui, "in favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c., una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa" (in senso sostanzialmente analogo, si veda anche la più recente Cass. 26977 del 2007): ciò in quanto, nell'odierna vicenda, non poteva sostenersi che la "fase funzionale" del rapporto restasse regolata dalle norme generali sui contratti, nè che il concessionario potesse rifiutare o sospendere temporaneamente la prestazione fino all'adempimento dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o, ex art. 1461 c.c., qualora le condizioni patrimoniali della stessa avessero evidenziato il rischio di insolvenza.

In altri termini, secondo la corte bresciana, l'inapplicabilità dei suddetti meccanismi (e la conseguente esenzione della revocabilità dei pagamenti de quibus) derivava dalla particolarità del servizio in questione, non solo per le modalità con le quali il rapporto si instaurava, obbligatoriamente, e doveva essere subito eseguito, ma anche perchè la fase esecutiva era del pari obbligatoria e sottoposta alla vigilanza della Autorità Marittima, secondo le norme contenute nel regolamento portuale e nel provvedimento di concessione, per ragioni di pubblica sicurezza ed a tutela dell'ordine all'interno dei porti.

In definitiva, R.N. s.r.l. sarebbe stata obbligata a prestare i servizi di rimorchio, di cui alle fatture riguardanti i pagamenti oggetto della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, formulata originariamente dalla Curatela del Fallimento della (*) s.p.a. in liquidazione (cui era poi subentrata la I. 2 s.p.a, quale assuntore del suo concordato fallimentare), tanto evincendosi dall'affermazione, rinvenibile nella sentenza oggi impugnata, secondo cui (cfr. pag. 11) "...il monopolista non poteva sottrarsi all'adempimento, neppure nella fase esecutiva del rapporto, ed era quindi privo del potere di scelta e di altra eventuale tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte, e non può quindi essere tenuto ad erogare il servizio a titolo sostanzialmente gratuito, come si verificherebbe nel caso in cui si dovesse poi revocare il pagamento imputandogli di non aver valutato quello stato di insolvenza che, nei suoi confronti, era irrilevante...".

5.1.3. Sennonchè, proprio alla stregua di quanto premesso nell'appena menzionata decisione circa la descritta facoltà, riconosciuta all'Autorità Marittima, di rendere il servizio di rimorchio ""obbligatorio" in determinate condizioni" (non ricorrendo le quali dovendolo considerare facoltativo), ed al fatto che "l'obbligatorietà era prevista in via generale dalla ordinanza 58/84 della Capitaneria di Porto per le manovre di navi eccedenti determinati tonnellaggi", sicchè, "in tali ipotesi, l'intervento del rimorchiatore era comunque "dovuto"", appare di tutta evidenza che la corte bresciana avrebbe dovuto adeguatamente spiegare il perchè, nella specie, aveva ritenuto che il servizio di rimorchio prestato dalla R.N. s.r.l. a favore della (*) s.p.a. in liquidazione, poi fallita, rientrasse nelle ipotesi di obbligatorietà previste dall'Autorità Marittima, al contrario, rivelandosi, sul punto, la motivazione della sua sentenza affatto carente, non essendo suffragata da riscontri probatori quanto alla ricorrenza, per i servizi di rimorchio di cui alle fatture poste a base dei pagamenti oggetto di revocatoria, di quelle "determinate condizioni" che avrebbero reso le corrispondenti prestazioni come "obbligatore", anche alla stregua di quanto desumibile dall'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 58/84, piuttosto che facoltative.

Alcunchè, invece, si rinviene, su tale specifica circostanza, controversa e senz'altro decisiva perchè idonea a condizionare l'applicabilità, o meno, dei riportati principi resi da Cass., S.U., n. 1232 del 2004 anche alla odierna vicenda, derivandone, pertanto, la sostanziale carenza, o quanto meno, insufficienza motivazionale, in parte qua, della sentenza impugnata. Nè, in contrario, può invocarsi la specifica disciplina dell'atto concessorio, in favore della R.N. s.r.l., regolante il servizio di rimorchio dalla medesima svolto, in regime di monopolio, nel porto di Taranto, poggiando essa sulla necessità, per il concessionario, di rispettare anche le disposizioni contenute nel "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella", giusta il quale, però, come si è rimarcato in precedenza, all'Autorità Marittima era riconosciuta la facoltà di rendere il servizio di rimorchio "obbligatorio" in determinate condizioni", ricordandosi, altresì, che l'obbligatorietà era prevista in via generale dalla ordinanza 58/84 della Capitaneria di Porto, ma "per le manovre di navi eccedenti determinati tonnellaggi".

Manca, in definitiva, nella motivazione della sentenza in esame, qualsivoglia giustificazione circa l'effettuato concreto riscontro, attraverso l'esame della documentazione prodotta dalle parti, delle condizioni legittimanti la conclusione secondo cui il richiesto servizio di rimorchio doveva considerarsi obbligatorio (piuttosto che facoltativo) in ragione dei tonnellaggi e/o della merce trasportata da ciascuna nave della (*) s.p.a. in liquidazione, poi fallita, per cui esso era stato prestato.

6. Le argomentazioni fin qui esposte consentono agevolmente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, atteso che le verifiche riguardanti la possibilità, o meno, per il monopolista, di sospendere, nella specie, il servizio di rimorchio alla stregua della concreta disciplina di cui al corrispondente atto concessorio (oggetto dell'asserita contraddittorietà della motivazione, su fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciata con il secondo motivo), nonchè l'avere la corte bresciana erroneamente ritenuto obbligatorio, invece che facoltativo, il servizio di rimorchio delle navi prestato in favore della fallita, non rientrando, invero, le navi di quest'ultima nelle categorie contemplate dall'Autorità Marittima in relazione alle quali ne era sancita l'obbligatorietà (oggetto della lamentata violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 1460, 1461 e 2597 c.c.), postulano, evidentemente, il riesame, imposto dall'accoglimento del primo motivo e da rimettere al giudice di merito, della questione circa la obbligatorietà, o meno, dell'esecuzione delle singole prestazioni di rimorchio oggetto di discussione tra le parti.

7. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo (assorbiti il secondo ed il terzo), e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il controricorso. Accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018.