Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19519 - pubb. 01/07/2010

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T.A.R. Lazio, 31 Gennaio 2018. .


Liquidazione coatta amministrativa - In materia bancaria - Attività dei commissari liquidatori - Interesse pubblico - Esclusione - Soggezione alle istruzioni e direttive della Banca d’Italia o necessità della previa autorizzazione della stessa per il compimento di talune operazioni - Adozione di atti aventi carattere autoritativo e discrezionale, strumentali alla cura di interessi pubblici - Esclusione - Perseguimento dell’interesse al miglior realizzo dell’attivo vantato dai creditori come tale estraneo ad ambiti pubblicistici



A ricondurre l’attività dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa nell’orbita pubblicistica non valgono neppure la soggezione alle istruzioni e direttive della Banca d’Italia o la necessità della previa autorizzazione della stessa per il compimento di talune operazioni: il potere della Banca d’Italia, che si configura come un potere di vigilanza, indirizzo e di supervisione, lascia, infatti, sussistere in capo ai commissari spazi decisionali assai ampi, che non si traducono, in ogni caso, nell’adozione di atti aventi carattere autoritativo e discrezionale, strumentali alla cura di interessi pubblici, ma sono volti a perseguire, come già ricordato, unicamente l’interesse al miglior realizzo dell’attivo vantato dai creditori, come tale estraneo ad ambiti pubblicistici.

Non può, infine, operarsi una estensione della natura pubblicistica del procedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa ai successivi atti posti in essere dai liquidatori, venendo in rilievo segmenti del tutto distinti, in cui diversi sono i soggetti e la natura dei poteri esercitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)