Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19517 - pubb. 01/07/2010

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T.A.R. Lazio, 31 Gennaio 2018. .


Liquidazione coatta amministrativa - In materia bancaria - Azione dei commissari finalizzata al soddisfacimento delle ragioni dei creditori - Interesse pubblico - Esclusione



Da quanto previsto, in linea generale, per le procedure di vendita nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, dall’art. 210, comma 1, della legge fallimentare dettata dal R.D. n. 267 del 1942 - ai sensi del quale “il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione” - e, nella specifica materia bancaria, dai commi 1 e 3 dell’art. 90 T.U.B. - in base ai quali “i commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo” e per la massimizzazione dello stesso - emerge come l’azione dei commissari sia finalizzata al soddisfacimento più pieno delle ragioni dei creditori (e, ove residui un attivo finale, degli azionisti) e, dunque, unicamente alla realizzazione dell’interesse di una specifica categoria di soggetti (ovvero i creditori inseriti nell’elenco formato attraverso la procedura di accertamento del passivo ex art. 85 TUB), la cui tutela costituisce la ratio della disciplina e lo scopo che permea tutte le operazioni di liquidazione.

Tale interesse, che, come detto, appartiene ad una schiera circoscritta di soggetti, non appare configurare, se non a costo di una forzatura, un “interesse pubblico” propriamente inteso, né poter tantomeno fondare una qualificazione in senso pubblicistico dei commissari liquidatori incaricati di perseguirlo.

Né tale attività, in quanto svolta - coerentemente con la finalizzazione della stessa alla tutela dei creditori - mediante operazioni aventi la forma di negozi giuridici privatistici volti al perseguimento del miglior realizzo dell’attivo, unitamente alla fisionomia impressa all’organo liquidatore dalla normativa di riferimento, può essere ritenuta di natura pubblicistica, non costituendo espressione di poteri pubblicistici in senso proprio e non presentando profili di discrezionalità in senso tecnico.

[Nel caso di specie, rappresentato dalla cessione da parte dell’organo liquidatorio di singole attività o singoli beni e partecipazioni ancora detenuti dalla banca, già posta in liquidazione coatta amministrativa, non viene in rilievo, almeno direttamente, l’interesse pubblico alla stabilità del sistema bancario e alla tutela dei risparmiatori, che presiede l’azione delle competenti autorità nella precedente fase dell’accertamento della situazione di crisi della banca e dell’adozione delle misure straordinarie e degli aiuti pubblici volti a farvi fronte, quanto, piuttosto, la normale attività giuridica privatistica dei professionisti chiamati a massimizzare, come anticipato, l’interesse dei creditori e a svolgere il loro compito secondo gli ordinari canoni di diligenza professionale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)