Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19481 - pubb. 11/04/2018

Declassamento di fornitori strategici per mancata concessione della dilazione di pagamento prevista nel piano di concordato

Tribunale Marsala, 17 Luglio 2017. Est. Ruggiero.


Concordato preventivo con continuità aziendale - Fornitori strategici - Obbligo di concedere forniture con dilazione di pagamento - Mancata previsione nel decreto di omologazione - Esclusione



La previsione, contenuta nel piano di concordato preventivo con continuità aziendale, di ottenere forniture di merce con dilazione di pagamento da determinati fornitori che siano anche creditori non è idonea, in difetto di espressa previsione nel decreto di omologazione, a costituire per costoro un obbligo alla concessione della dilazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Tribunale di Marsala, 17 luglio 2017. Pres. Greco. Rel. Ruggiero.

 

Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., depositato il 20 gennaio 2017, la P. s.r.l., nella premessa di essere stata ammessa a concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186 bis l.fall., giusta decreto di omologa di questo Tribunale del 15 luglio 2014, successivamente rettificato in data 17-29 settembre 2014, rappresentava che:

- detto concordato prevede il soddisfacimento della classe II dei creditori chirografari, tra i quali gli odierni resistenti riconosciuti quali ‘fornitori strategici’, nella misura del 46% dei loro erediti, in “quattro rate mensili uguali a decorrere dall’inizio del venticinquesimo mese successivo all’omologazione del concordato e con il riconoscimento di interessi al tasso legale per la dilazione”;

- la collocazione degli odierni resistenti tra i creditori chirografari di classe II ‘fornitori strategici’) anziché di classe III (per i quali è prevista una percentuale di soddisfacimento del 13%) si fondava sulla previsione, contenuta nel piano industriale, a tenore della quale “par consentire il tempestiva assorbimento del riferito debito falcidiato nei tempi indicati, i fornitori strategici assicureranno a P. la continuità degli approvvigionamenti nell’ambito di un nuovo affidamento che contempli una dilazione di giorni 90 per il pagamento delle nuove forniture”;

- tale previsione costituisse il “il nucleo centrale ed il perno motore del piano concordatario” come meglio esplicitato nel piano industriale 2013-2017 e nel business plan e la ragione giustificativa della collocazione di taluni creditori chirografari nella classe II anziché in quella III.

Tanto premesso, la ricorrente allegava l’inadempimento da parte della E. s.r.l. (credito concordatario, al 46%, di Euro 13.037,79), della A.F.V. s.r.l. (credito di Euro 236.181,93), della I.I. s.p.a. (credito di Euro 77.537,19) e della I. s.p.a. (credito di Euro 326.300,69) dell’obbligazione di concessione di nuove forniture con dilazione di pagamento a 90 gg., di cui alla predetta clausola del concordato, per avere le dette società resistenti rifiutato, in prossimità delle scadenze concordatarie, “di dar corso alle forniture commissionate dalla P. s.r.l. con importo e modalità di pagamento conformi al piano industriale dianzi illustrato, piuttosto pretendendo il pagamento anticipato del corrispettivo della fornitura quale condizione indispensabile per la sua esecuzione”.

Tanto allegato in fatto, la ricorrente chiedeva all’intestato Tribunale l’adozione di un provvedimento, in via d’urgenza, con cui venisse ordinato ai convenuti di eseguire le forniture di merce nei termini e nei valori previsti nel piano industriale e concordatario, ovvero, in subordine, disporre la sospensione di ogni pagamento del credito concordatario nei confronti dei medesimi convenuti, fino all’accertamento del diritto del creditore a conseguire comunque il pagamento nella misura del 46%. A sostegno della domanda, deduceva che l’inadempimento delle resistenti aveva comportato il venir meno del patto sinallagmatico che aveva giustificato l’inserimento nella classe II, di maggior favore, e che ciò avrebbe dovuto comportare una rinunzia da parte dei creditori al trattamento previsto per la classe e la loro collocazione alla stregua dei creditori chirografari della classe III.

Si costituivano nella fase dinanzi al primo giudice tutte le società resistenti, che contestavano la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dalla ricorrente, negando la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Con ordinanza del 26 aprile 2011, il giudice adito ha rigettato la domanda cautelare, nel rilievo del difetto del fumus boni iuris.

In particolare, premessa una qualificazione dell’azione nei cui confronti il provvedimento cautelare richiesto si sarebbe posto in termini di strumentalità quale domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell’obbligo di stipulare contratti di fornitura di merce, con dilazione di pagamento a 90 gg., il giudice di prime cure, con ampia argomentazione, escludeva il fumus, sull’assorbente rilievo dell’insussistenza di alcun obbligo a contrarre in capo alle resistenti che sia sorto dal concordato (oltre a rilevare, peraltro, che pure a ritenere sussistente un obbligo di tal fatta, il fumus sarebbe stato comunque carente anche in considerazione delle specifiche eccezioni di inadempimento sollevate da due delle società resistenti).

Avverso tale ordinanza, comunicata alle parti lo stesso 26 aprile 2017, la P. s.r.l. ha proposto, con ricorso depositato il 9 maggio 2017, tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. chiedendo al collegio l’adozione dei provvedimenti già richiesti con l’originario ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi, in particolare, che sia ordinato alle resistenti di eseguire le forniture, di merce nei termini e nei valori previsti nel piano industriale e concordatario ovvero di fornire alla P. s.r.l., in corrispondenza del pagamento di ogni rata del credito concordatario (pari al 46%), una quantità di merce di pari valore con dilazione a giorni novanta del pagamento del prezzo corrispettivo della nuova fornitura (...) ovvero ancora, in via subordinata disporre la sospensione di ogni pagamento del credito concordatario nei confronti di ciascuno dei medesimi convenuti, salvo limitarne l’ammontare nella misura del 13% come previsto per i creditori chirografari della classe III fino all’accertamento del diritto dei convenuti a mantenere la collocazione nella classe II e a conseguire ugualmente il pagamento nella misura del 46%.

A sostegno della domanda, la reclamante reitera le argomentazioni già svolte nella fase dinanzi al primo giudice e muove censure all’ordinanza reclamata deducendone l’erroneità per avere il giudice di prime cure offerto un’interpretazione parziale del concordato, ricavata solo dalla domanda o ricorso propriamente detto, con il piano concordatario e piano industriale, che secondo la reclamante dovrebbero concorrere nell’interpretazione del concordato, relegati al rango di meri documenti accessori irrilevanti. Afferma la validità e l’efficacia, dell’obbligo negoziale di continuare le forniture, per valori equivalenti alle rare di credito pagate, con dilazione di pagamento di 90 gg., sorto per effetto del concordato (cfr.: pag. 13 dell’atto di reclamo), affermando al contempo che l’obbligo negoziale sorto per effetto dell’omologazione del concordato non ha ad oggetto la fornitura di merce, bensì la modalità di pagamento del prezzo della nuova fornitura.

Da ciò la reclamante fa derivare la conseguenza che ai singoli creditori collocato nella classe II (fornitori strategici) rimarrebbe sempre la possibilità di astenersi da ulteriori forniture, ma ciò con rinuncia alla collocazione nella classe indicata e declassamento nella classe III (la soddisfazione dei cui crediti è, in termini percentuali, notevolmente inferiore).

Ciò premesso, contesta la valutazione dell’insussistenza del fumus boni iuris operata dal giudice di prime cure, meglio precisando come la tutela richiesta debba essere valutata in ottica di strumentalità rispetto ad una mera azione di accertamento volta alla verifica della persistenza del diritto delle società resistenti di continuare a vedere il loro credito soddisfatto nella misura del 46%, malgrado il venir meno del presupposto che ne ha determinato la collocazione nella classe II dei creditori.

Regolarmente notificati atto di reclamo e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ciascuna delle resistenti ha provveduto al deposito di una memoria difensiva anche in questa fase, con le quali, sostanziato ente, sono state reiterate le difese già svolte dinanzi al giudice di prime cure.

All’udienza del 14.06.2017 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la controversia e il Tribunale si è riservato la decisione.

Al pari della corrispondente disposizione della legge fallimentare del 1942, l’art. 160 novellato, poi corretto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, disciplina i presupposti, soggettivi ed oggettivi, di accesso alla procedura concordataria, prevedendo che l’imprenditore che si trova in stato di crisi possa proporre ai creditori un concordato preventivo, sulla base di un piano che può avere un contenuto duttile e versatile, come indicato dalla disposizione medesima.

Elemento centrale della proposta concordataria del debitore è pertanto il piano concordatario che ne è posto a supporto; esso costituisce altresì elemento focalizzante della successiva relazione del professionista, che sarà predisposta al fine di con-vincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta. Quanto alla sua natura, il piano concordatario costituisce, in altri termini, lo strumento dal quale desumere le linee che l’imprenditore intende attuare al fine di superare lo stato di crisi o di insolvenza in cui il medesimo si trova, con l’indicazione programmatica (per quanto sommaria, non essendo prescritto alcun grado di specificità) delle intenzioni del debitore e delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi.

A livello contenutistico il piano è caratterizzato da duttilità e flessibilità dei contenuti; con il limite di cui all’ultimo comma dell’art. 160 in base al quale la proposta in ogni caso deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, prescrizione che, tuttavia, non si applica al concordato di continuità di cui all’articolo 186 bis. Per ciò che qui rileva, tra i contenuti del piano, è prevista anche la possibilità di prevedere, in via eventuale, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica c interessi economici omogenei, riservando trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; questa previsione manifesta le intenzioni del legislatore di favorire l’accesso alla procedura concordataria, accordando al debitore la possibilità di concentrate nel minore numero possibile di classi quei soggetti da cui è dato attendersi una manifestazione di dissenso rispetto alla soluzione proposta, e di rendere quanto più effettivo il principio della par condicio creditorum.

Ciò premesso in via generale, rileva anche, a livello procedimentale, che il concordato preventivo può essere chiesto, dal debitore, sulla base di detto piano; con ciò si intende sottolineare come, fermo il valore centrale del piano, per i motivi sopra illustrati, lo stesso, tuttavia, accompagni e non si sostituisca alla domanda di concordato;

ciò è reso palese dal tenore letterale degli artt. 160, 161 l.fall., per cui il piano costituisce documento di sostegno alla domanda, necessario per il vaglio di legittimità del giudice delegato e per l’approvazione del concordato da parte dei creditori, ottenuta la quale si apre il giudizio di omologazione, che si conclude (art. 181 l.fall.) con il decreto di omologazione del Tribunale.

Per tali motivi questo collegio ritiene del tutto condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure secondo cui la sussistenza dell’obbligo richiamato dalla ricorrente (è a dire l’obbligo in capo ai fornitori strategici di assicurare alla reclamante la continuità degli approvvigionamenti nell’ambito di un nuovo affidamento che contempli una dilazione di gg. 90 per il pagamento delle nuove forniture) va valutata alla stregua del decreto di omologazione.

È pur vero che nel piano il debitore esponeva, quali linee di ingegneria finanziaria che intendeva seguire al fine del superamento dello stato di crisi e dell’ottenimento di liquidità o di credito, l’intenzione di procedere all’approvvigionamento di merce ottenendo dilazioni di pagamento dai fornitori.

La previsione contenuta nel piano, tuttavia, vale unicamente quale descrizione delle modalità di adempimento della proposta che si prefiggeva il debitore, descrizione utile a ottenere la fiducia dei creditori e quindi l’approvazione del concordato, ma inidonea a costituire fonte di obbligazioni a carico dei creditori, in difetto di specifico richiamo nel decreto di omologazione e che sia solo questo a costituire il documento che detta le modalità di esecuzione del concordato è altresì testimoniato, sempre sul piano normativo, dalle previsioni in tema di esecuzione del concordato (art. 185 l.fall.).

Condivide, pertanto, questo collegio le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di un qualunque obbligo a contrarre a carico delle resistenti (dovendosi ritenere che la fonte di eventuali obblighi non si possa che ravvisare, eventualmente, nel decreto di omologazione);

in questo senso, va inteso anche il riferimento (pag. 37 del piano) all’inserimento dei fornitori strategici in classe II in ragione della loro essenzialità per la prosecuzione dell’impresa e della circostanza che gli stessi hanno mantenuto un alto livello di fiducia nelle potenzialità della società, garantendo il costante approvvigionamento della materia prima: è a dire che l’inserimento è dettato con riferimento al comportamento tenuto dagli stessi prima del concordato.

In difetto di un qualunque obbligo di prestare le forniture, nemmeno è dato prospettare, ovviamente, l’obbligo di dilazionare i pagamenti cui fa riferimento, nel proprio ricorso in reclamo, la parte reclamante.

Ciò premesso sul piano procedimentale e ricondotta la fonte di eventuali obbligazioni al decreto, il fumus va escluso anche con riferimento alla ulteriore deduzione di parte reclamante, secondo cui, in difetto delle forniture da parte delle creditrici odierne resistenti, inserite nella classe II in quanto “fornitori strategici”, sarebbe dato prospettare un loro declassamento dalla classe II alla classe III; il concordato trova infatti la sua stabilità con il decreto di omologazione, che non può essere visto in una chiave dinamica (salvo, ovviamente, il caso di cui all’art. 186 l.fall.). Come già osservato, la ripartizione dei creditori in classi è contenuto eventuale del piano che accompagna la domanda; nel loro insieme, piano e relazione del professionista ex art. 172 l.fall. sono utili a ottenere la fiducia dei creditori e con essa il voto favorevole per l’approvazione del concordato; con questa premessa, è così da escludere che, in assenza di alcuna previsione sul punto nel decreto, siano prospettabili ipotesi di declassamento di alcuni creditori, dopo che è stata ottenuta approvazione ed omologazione sulla base, tra l’altro, anche del piano contenente la data ripartizione in classi.

Ciò determina, in definitiva, il rigetto del reclamo, in difetto di fumus.

Le spese, liquidate come da dispositivo per ambo le fasi di giudizio, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala in composizione collegiale:

rigetta il reclamo.