Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19462 - pubb. 06/04/2018

Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della attestazione

Cassazione civile, sez. III, 07 Dicembre 2017, n. 29321. Est. Anna Moscarini.


Notariato - Responsabilità professionale - Art. 49 della l. notarile (nel testo fissato dalla l. n. 333 del 1976) - Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della attestazione - Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale - Formazione tramite presunzione - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie



L’art. 49 della l. notarile (nel testo fissato dall’art. 1 della l. n. 333 del 1976) secondo il quale il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretato nel senso che il professionista, nell’attestare l’identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti; l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non congruamente motivata la decisione impugnata che aveva ritenuto assolti gli obblighi incombenti in capo al notaio per essersi lo stesso limitato ad esaminare i documenti di identità, facendo affidamento sull’interesse della Banca alla stipula del mutuo e sul significativo rapporto di fiducia tra la medesima e l’acquirente, ed a verificare l’esistenza di una procura speciale a vendere, rivelatasi poi falsa). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. CIRILLO X. Maria - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - rel. Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

Svolgimento del processo

La Banca Regionale Europea S.p.A. (di seguito B.R.E.) convenne in giudizio, in data 29/1/2008, il notaio X. P. perchè fosse condannato a pagare - a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice in occasione dell'erogazione di un mutuo fondiario a Z.F., soggetto rivelatosi inesistente all'anagrafe, (nonostante il notaio ne avesse accertato l'identità) - l'importo di Euro 130.000 o altro superiore o inferiore da accertarsi in corso di causa.

Il convenuto si costituì contestando le domande, chiese ed ottenne la chiamata in causa della Reale Mutua Assicurazioni, propria assicuratrice della responsabilità professionale. La causa, nonostante fosse stata istruita con prova testimoniale con la quale due notai, colleghi del P. avevano confermato di aver subito una truffa analoga a quella di cui era rimasto vittima il P., e nonostante il medesimo avesse provveduto a denunciare la truffa e ad ottenere la convalida del GIP, a carico di acquirente e venditore, per il reato di truffa aggravata nel maggio del 2005, fu decisa dal Tribunale di Torino con sentenza del 1/3/2011, di condanna del Notaio al pagamento di Euro 65.000. La ratio decidendi si basò sulla mancata prova che il notaio avesse correttamente adempiuto a tutti gli accertamenti idonei ad acquisire la certezza sull'identità personale dei comparenti al rogito, violando l'art. 49 della legge notarile (che prescrive al notaio di "essere certo dell'identità personale delle parti",) in particolare per non aver dimostrato di aver visionato gli originali dei documenti forniti dai soggetti partecipanti all'atto e di non aver riconosciuto come falsa la procura a vendere utilizzata per il rogito, conferita a R.C., rivelatasi contraffatta. Il notaio ha proposto appello in data 15/7/2011 presso la Corte d'Appello di Torino, ove si è costituito il contraddittorio con la Banca Regionale Europea S.p.A. (che ha presentato anche domanda riconvenzionale) e con la Società Reale Mutua Assicurazioni.

La Corte d'Appello ha ricostruito che Z.F. (acquirente e beneficiario del mutuo) era giunto nello studio del notaio accompagnato dal Direttore della filiale di Torino di B.R.E., R.M., che aveva sollecitato al notaio la stipula degli atti di mutuo e compravendita con particolare urgenza, a favore di cliente ben noto alla Banca; lo stesso R. aveva consegnato, in contanti, allo Z. l'importo di Euro 125.000 a titolo di mutuo immediatamente dopo la stipula; il notaio aveva effettuato le verifiche dell'identità dei comparenti mediante l'esame di due documenti di identità, sia di parte venditrice che di parte acquirente, ed aveva interpellato ed ottenuto conferma dalla collega A.G. dell'esistenza, nel proprio repertorio, di una procura speciale a vendere, conferita alla sig.ra R.C. rivelatasi poi contraffatta. Lo Z. aveva rilasciato al Notaio due assegni bancari dell'importo complessivo di Euro 7.500, per il pagamento dell'imposta di registro e delle sue competenze, assegni risultati irregolari nella girata e comunque non incassabili per assenza di fondi; i due notai P. e A. avevano proposto denuncia-querela nei confronti dello Z., successivamente identificato come L.C., accusato dei reati di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) per avere in concorso con più persone con artifici e raggiri predisposto un falso originale di procura a vendere dell'immobile. Il 24 maggio 2005 il Gip, ritenuta la sussistenza del reato di truffa aggravata, aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza chiesto dal notaio ed emesso dal P.M. Premessa questa ricostruzione, la Corte d'Appello ha rilevato che la decisione di primo grado si fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso truffatore nel procedimento penale a suo carico e che il capitolo di prova chiesto dal notaio sull'esame e sulla verifica del documento di identità non era stato ammesso dal Tribunale perchè "non contestato". Il Giudice ha accolto l'appello, ritenendo che il notaio avesse posto in essere e verificato: l'esame dei documenti di identità, l'interesse particolare alla pratica da parte del direttore della banca che aveva accompagnato il cliente alla stipula; l'affidamento sull'esistenza di un rapporto bancario significativo tra tali soggetti; la sostanziale dazione in contanti del denaro erogato a titolo di mutuo, indicativa di un vincolo di conoscenza e di fiducia; il controllo presso la collega A. dell'esistenza della procura speciale a vendere; l'abile falsificazione di detta procura non facilmente accertabile ad un esame visivo. In totale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di accertamento di responsabilità e risarcimento del danno proposta dalla B.R.E., con condanna della medesima a pagare al notaio P. e alla Reale Mutua le spese di entrambi di gradi del giudizio. Avverso la sentenza la B.R.E. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso il Notaio P. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione delle parti - vizio di motivazione per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove. Il motivo è fondato in quanto la motivazione della impugnata sentenza appare in sè talmente contraddittoria da ridondare in motivazione apparente.

La sentenza infatti, rispetto alla censura rivolta al Notaio, di aver tenuto un comportamento non ispirato alla tutela della buona fede della controparte, non appare adeguatamente motivata. La sentenza dà atto della modifica normativa intervenuta alla stregua della quale, mentre l'originario testo della L. n. 89 del 2013, art. 49 richiedeva al notaio la conoscenza personale di chi dovesse autenticare la firma, il nuovo testo ha sostituito la conoscenza personale con quella degli elementi e delle circostanze di fatto risultanti anche dagli atti dai quali si possa risalire in modo certo all'identità personale. Il notaio non sarebbe, pertanto, tenuto ad un obbligo di verità ma dovrebbe mostrare un convincimento basato su una serietà dell'accertamento dell'identità delle parti frutto di una sua prudente valutazione. Il notaio aveva, dichiarato che la firma, nel caso di specie, risultava ben falsificata, che il cliente era stato presentato dal Direttore della banca quale cliente referenziato e che il mutuo era stato erogato in contanti a riprova della serietà dell'impegno della Banca. Del tutto illogica appare la motivazione dell'impugnata sentenza laddove rileva che il notaio, rispetto all'obbligo di identificare personalmente le parti e di porre in essere tutta la propria diligenza per accertare l'identità delle parti stesse comparenti al rogito, abbia esaminato i documenti di identità, abbia ritenuto sufficiente l'interesse della Banca alla stipula del mutuo, e di un significativo rapporto di fiducia tra le parti; si sia limitato a verificare presso la collega A. l'esistenza della procura speciale a vendere ed abbia successivamente rilevato che la stessa procura fosse stata abilmente falsificata tanto da non poter essere riconosciuta falsa ad un esame visivo. E' evidente che, rispetto al principale obbligo incombente sul notaio, che è quello di raggiungere un'adeguata certezza circa l'identità delle parti sottoscriventi il rogito, la sentenza non si sia fatta carico di un adeguato onere probatorio in capo al notaio ma abbia, sostanzialmente, ritenuto sufficiente l'esercizio di una minima diligenza da parte del pubblico ufficiale, spesa non nell'accertamento dell'identità delle parti, ma nella verosimile corrispondenza del nome dichiarato alla persona del dichiarante. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere apparente la motivazione della sentenza che, benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass., U, n. 22232 del 3/11/2016 ove la Corte ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili al più come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione). L'orientamento di questa Corte è consolidato nel senso di ritenere (Cass., 3, n. 9757 del 10/5/2005 "La disposizione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 49 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dalla L. 10 maggio, n. 333, art. 1 la quale prescrive che il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti; l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria proposta da soggetto il cui nome era stato abusivamente utilizzato, per acquistare quote di una società, da persona rimasta sconosciuta e identificata dal notaio solo tramite falso documento di riconoscimento, la Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità del notaio sul presupposto che la sua condotta concretizzasse il reato di falso ideologico senza svolgere la attività istruttoria necessaria al professionista per dimostrare di aver compiuto una verifica tale da potersi affermare certo dell'identità della parte e senza indicare "in positivo" gli elementi dai quali aveva desunto il dolo richiesto per il delitto in questione.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017