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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19454 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Settembre 1979, n. 4735. Est. Scanzano.

Fallimento - Passività fallimentari - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Mancato o intempestivo avviso ex art. 92 Legge Fallimentare al creditore insinuatosi tardivamente - Spese - Addossamento - Esclusione - Limiti


A norma dell'art 101, ultimo comma legge fallimentare, non e tenuto a sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento, il creditore cui l'avviso previsto dall'art 92 della legge stessa non sia pervenuto o gli sia stato comunicato con un ritardo che non gli abbia consentito di provvedere all'insinuazione del credito prima dell'esaurimento delle operazioni dell'adunanza dei creditori, di cui al successivo art 96. Tuttavia, poiche la citata disposizione dell'art 101 legge fallimentare ha lo scopo di apprestare, in ordine alle spese, una giusta tutela soltanto al creditore effettivamente incolpevole, e consentito al curatore di dimostrare che il creditore, avendo avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso anzidetto, avrebbe potuto procedere tempestivamente all'insinuazione del credito per il quale abbia chiesto l'ammissione tardiva. (massima ufficiale)