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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19441 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Agosto 2007, n. 17602. Est. Figurelli.

Liquidazione coatta amministrativa del preponente - Domanda giudiziale proposta dall'agente - Competenza del giudice del lavoro - Limiti


In caso di sottoposizione della società preponente a liquidazione coatta amministrativa, ai fini della determinazione della competenza a giudicare sulle domande proposte dall'agente nei confronti di società di assicurazione, deve distinguersi tra le domande che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di denaro: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde, a differenza di quanto accade in caso di procedura fallimentare, non opera la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dinanzi ai competenti organi della procedura (ferma restando l'assoggettabiltà del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione davanti al tribunale fallimentare). (massima ufficiale)

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