Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19429 - pubb. 31/03/2018

Eccezione revocatoria dell'ipoteca a copertura dei debiti pregressi a prescindere dalla revoca del contratto di finanziamento

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2816. Est. Ferro.


Fallimento - Azione revocatoria - Eccezione revocatoria - Inefficacia dell'iscrizione ipotecaria con estinzione di debiti pregressi - Autonoma censurabilità indipendentemente della revoca del contratto di finanziamento



La prospettazione della revocatoria in via breve, mediante eccezione sollevata dal curatore in sede di verifica dello stato passivo, non può trovare ostacolo se, avendo per oggetto la sola costituzione della garanzia e senza contestazione della effettività della consegna delle somme date a mutuo, si propone di ricostruire la reale destinazione solutoria del finanziamento, riferita all'estinzione di debiti pregressi, del mutuatario o di terzi, e dunque senza causa o con motivo illecito all'esito di un apprezzamento dell'operazione alla stregua di negozio indiretto.

E' censurabile autonomamente, dal punto di vista della inefficacia, l'iscrizione ipotecaria posta a garanzia di un mutuo anche ove non si contesti la realità del medesimo, chiedendosi piuttosto di accertarne una destinazione diversa da quella propria dell'operazione formalmente adottata, tutte le volte in cui faccia difetto un corrispondente reale rischio di credito; ne consegue che, oltre che inesistente come principio giuridico, appare altresì inconfigurabile anche come mera massima di esperienza l'associazione della revoca della garanzia a quella del contratto cui essa afferisce. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. FERRO Massimo - rel. est. Consigliere -

omissis

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

Rilevato che:

1. il FALLIMENTO V.N. ricorre per cassazione contro il decreto Trib. Terni 2.8.2011, n. 7425, Rep. 1174/11, R.G. 2497/2009, che, accogliendo il reclamo proposto L. Fall., ex artt. 98-99, da CASSA DI RISPARMIO di SPOLETO s.p.a., ha riconosciuto la qualità ipotecaria del credito bancario, già ammesso in via solo chirografaria dal giudice delegato, nella misura di Euro 866.473,54;

2. il decreto, per quanto qui di interesse, ha escluso la stessa revocabilità in via breve L. Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c., per come pur ritualmente promossa dal curatore, della garanzia ipotecaria e quale costituita contestualmente all'erogazione del mutuo fondiario, senza una idonea censura di inefficacia verso la massa anche di quest'ultimo; nella vicenda, appariva pertanto decisiva per il tribunale l'ammissione al passivo del credito fondato sul contratto di mutuo fondiario, circostanza di per sè inibente la possibilità giuridica di rimuovere, con l'azione intentata, la sola garanzia ad esso afferente, stante la inscindibilità della seconda rispetto al primo;

3. con unico motivo, il fallimento censura detta inscindibilità, per le conseguenze preclusive all'esame stesso dell'eccezione, avendo il tribunale trascurato la molteplicità degli "schemi logici" che accompagnano operazioni, come quella controversa, in cui accanto alla simulazione ovvero alla novazione (unicamente considerate dal decreto) anche il procedimento negoziale indiretto potrebbe integrare la causa della concessione di garanzia ipotecaria su mutuo destinato, come nel caso, al pagamento di debiti preesistenti del fallito o anche di terzi, secondo il tenore della eccezione del curatore;

Ritenuto che:

4. il ricorso è fondato; la prospettazione della revocatoria in via breve, ammissibilmente eccepita dal curatore in sede di verifica dello stato passivo dopo il deposito delle note d'iscrizione ipotecaria da parte della banca, non può rinvenire alcun ostacolo se, avendo per oggetto la sola costituzione della garanzia e senza contestazione della effettività della consegna delle somme date a mutuo, si proponeva di ricostruire la reale destinazione solutoria del finanziamento, riferita all'estinzione di debiti pregressi, del mutuatario o di terzi, e dunque senza causa o con motivo illecito all'esito di un apprezzamento dell'operazione alla stregua di negozio indiretto;

5. invero, in tema, già Cass. 17200/2012 aveva chiarito che "ai fini della revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante - una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca per debiti chirografari preesistenti."; e parimenti per Cass. 12/2004 "ai fini della revocatoria fallimentare di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti"; più di recente, Cass. 3955/2016, ha statuito che "è revocabile, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, ed, in ogni caso, L. Fall., ex art. 67, comma 2, la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto"; così, in un passaggio, Cass. 4069/2003 ha precisato che "l'ammissione al passivo della somma mutuata sembra a questo Collegio incompatibile soltanto con gli schemi logici della simulazione e della novazione e non anche con quello del procedimento negoziale indiretto. In questo caso, infatti, la revoca dell'intera operazione e, quindi, anche del mutuo comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di una restituzione in moneta fallimentare (cfr. Cass. n. 1973/ 899)" (conf. Cass. 1807/2013, Cass. 26504/2013);

6. tali decisioni, unitariamente considerate, confermano l'autonoma censurabilità - in punto di inefficacia - della iscrizione ipotecaria posta a garanzia di un mutuo anche ove non si contesti la realità del medesimo, chiedendosi piuttosto di accertarne una destinazione diversa da quella propria dell'operazione formalmente adottata, tutte le volte in cui per essa faccia difetto un corrispondente reale rischio di credito; ne consegue che, oltre che inesistente come principio giuridico, appare altresì inconfigurabile anche come mera massima di esperienza la regola seguita dal tribunale ternano, ove ha associato inscindibilmente la revoca della garanzia a quella del contratto cui essa afferiva;

7. il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Terni, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018.