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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19412 - pubb. 29/03/2018.

Anche al liquidatore, come all'amministratore, non compete il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.


Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2018, n. 5489. Est. Terrusi.

Società - Amministrazione - Compenso dell'amministratore e del liquidatore - Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. - Esclusione - Ratio - Attività del liquidatore


La mancata estensione del privilegio al compenso dovuto all'amministratore della società risponde a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore, sicchè "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altri creditori" (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione).

La ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio per gli amministratori ed anche per i liquidatori è, tuttavia, riconducibile alla natura del loro rapporto con la società, non assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera, del quale non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio; infatti, l'opus, che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, predeterminato dai contraenti, nè può dirsi aprioristicamente determinabile, sebbene rimanga identificato con l'attività d'impresa in sè considerata (cfr. Cass. n. 13805-04, Cass. n. 4769-14, Cass. n. 22046-14).

Va, inoltre, precisato che non sussiste ragione alcuna per differenziare la posizione del liquidatore da quella dell'amministratore, posto che anche il liquidatore svolge un'attività di gestione riferibile all'intera organizzazione dell'impresa, nonostante tale attività debba ritenersi convertita al mutato scopo liquidatorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che:

C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa degli Ulivi Due, della quale egli era stato liquidatore, quanto al privilegio vantato in ordine al credito di Euro 20.650,24, postulato come corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo (art. 2751-bis c.c., n. 2);

la procedura ha resistito con controricorso e successiva memoria.

Considerato che:

col primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., L. Fall., artt. 209 e 98, art. 2751-bis c.c., L. Fall., art. 54, comma 3, art. 92 c.p.c., nonchè l'omessa motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, imputa al tribunale: (a) di non aver considerato, nell'attribuire rilevanza alla comunicazione di pretesa rettifica dello stato passivo in data 5-7-2010, che la procedura di l.c.a. presuppone che la fase di accertamento del passivo si chiuda col deposito dello stato passivo stesso, cui consegue la cessazione di ogni potere in capo all'organo commissariale; (b) di avere errato nell'affermare che non v'era stata contestazione circa l'ammissione del credito, visto che la contestazione era appunto da rinvenire nella dedotta irritualità della rettifica; (c) di avere di conseguenza omesso la pronuncia sull'opposizione al mancato riconoscimento del privilegio; (d) di aver infine illegittimamente condannato esso opponente alle spese processuali;

il motivo è inammissibile, in quanto eccentrico rispetto alla ratio decidendi unicamente posta dal tribunale a sostegno del mancato riconoscimento del privilegio;

tale ratio ha infatti avuto come base il principio - in vero censurato col secondo motivo di ricorso - per cui il credito del liquidatore di società, vantato in ragione delle funzioni esercitate, non è assistito da privilegio, "in quanto l'attività svolta non è inquadrabile nella fattispecie tipica del contratto di prestazione d'opera";

il motivo è poi inammissibile anche a riguardo del regolamento delle spese processuali, perchè la liquidazione delle spese postula la valutazione di soccombenza secondo globalità, a prescindere dall'esito delle singole questioni nelle quali si articola la lite; e, in caso di soccombenza, non è sindacabile in cassazione la decisione del giudice del merito di non addivenire alla compensazione delle spese suddette (v. ex aliis, in base a una giurisprudenza sul punto assolutamente costante, Cass. n. 17692-03);

col secondo motivo, come detto, il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 2751-bis c.c., L. Fall., art. 54, comma 3, art. 92 c.p.c. e lamentando anche l'insufficiente motivazione della decisione del tribunale, sollecita una revisione dell'orientamento giurisprudenziale che, negando l'equiparazione alla prestazione di lavoro autonomo, esclude il privilegio per i compensi degli amministratori e dei liquidatori;

il motivo è infondato;

come riconosce lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società;

per quanto sia vero che la giurisprudenza abbia richiamato anche, in qualche caso, le considerazioni equitative ricordate dal ricorrente, stante che - si è detto - la mancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore; sicchè trovasi affermato che, in simili casi, "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altri creditori" (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto ciò sia vero, resta che la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio - sia per gli amministratori, sia per i liquidatori - è puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera, poichè non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio;

difatti l'opus, che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è - a differenza di quello del prestatore d'opera predeterminato dai contraenti, nè può dirsi aprioristicamente determinabile, sebbene rimane identificato con l'attività d'impresa in sè considerata (cfr. Cass. n. 13805-04, Cass. n. 4769-14, Cass. n. 22046-14);

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è da precisare che non sussiste ragione alcuna per differenziare la posizione del liquidatore da quella dell'amministratore;

anche il liquidatore svolge un'attività riferibile all'intera organizzazione dell'impresa, benchè ovviamente dell'impresa in fase di liquidazione: in coerenza col conseguimento del mutato scopo (liquidatorio) al quale ogni residua attività devesi ritenere convertita, pure quelle di liquidazione costituiscono, cioè, attività di gestione dell'impresa;

le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018