Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19394 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018. .


Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Definitivo accertamento del credito o della esecutività del titolo - Accertamento incidentale al solo scopo di verificare la legittimazione dell'istante



L'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 22 maggio 2014, n. 11421). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)