Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19390 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2011, n. 28443. Est. De Chiara.


Ammissione al passivo - Insinuazione tardiva - Ammissione al passivo del credito con sentenza ed esclusione del rimborso delle spese processuali - Regola di sopportazione delle spese a carico del creditore ex art. 101 legge fall. - Ambito - Riferibilità alle sole spese specificamente connesse al ritardo della domanda - Spese del procedimento contenzioso - Diritto al rimborso - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie



L'art. 101 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nel disporre che, nel caso di dichiarazione tardiva di credito, il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, si ispira all'esigenza di tenere indenne l'amministrazione del fallimento da spese dovute a colpa del creditore che si insinui tardivamente. Questa esigenza sussiste esclusivamente per quelle spese all'insinuazione tardiva che non siano richieste all'insinuazione tempestiva, perché soltanto tali spese possono ritenersi causate dal ritardo e quindi giustificano una responsabilità del creditore; essa non ricorre, invece, per le spese del procedimento contenzioso che sia eventualmente promosso con l'opposizione dall'insinuazione tardiva, trovando applicazione in tal caso, per la soccombenza della curatela, la regola ordinaria di cui all'art. 91 cod. proc. civ., per la quale le spese del giudizio debbono far carico alla parte che ad esso ha dato ingiustamente causa. (Principio affermato dalla S.C. in caso di ammissione del credito con sentenza, e non con decreto ex art. 101, comma terzo, legge fall., sulla opposizione del curatore alla domanda, essendo irrilevante la sua contumacia nella fase contenziosa del processo di primo grado ed in sede d'appello). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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