Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19386 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 26 Marzo 2012, n. 4792. Est. De Chiara.


Ammissione al passivo - Domanda di ammissione tardiva del credito - Conseguenze - Rischio di parziale incapienza - Inserimento immediato nello stato passivo - Ammissibilità - Fondamento



L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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