Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19380 - pubb. 11/01/2018

Il decreto del giudice delegato che sancisca l'inammissibilità della domanda tardiva di credito, formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall., è impugnabile

Cassazione civile, sez. I, 03 Dicembre 2012, n. 21596. Est. Didone.


Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità

Domanda d'ammissione al passivo - Inammissibilità dichiarata "de plano" per tardività - Opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. - Proponibilità - Fattispecie



In tema di formazione del passivo fallimentare, al termine annuale di cui all'art. 101 legge fall. si applica la sospensione feriale, di cui agli art. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (massima ufficiale)

Il decreto del giudice delegato che, senza fissazione di udienza, sancisca l'inammissibilità della domanda tardiva di credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall., così impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa del ritardo, è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 legge fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente riqualificato come reclamo ex art. 26 legge fall. l'opposizione, invece correttamente proposta dal creditore). (massima ufficiale)


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