ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19378 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Salerno, 20 Maggio 2013. .

Domande cd. ultratardive - Domanda dell'amministrazione finanziaria - Valutazione della causa non imputabile del ritardo - Canoni interpretativi di cui all'articolo 1218 c.c.


La verifica della causa non imputabile richiesta dall'art. 101, comma 4, L.F. per l'ammissibilità della domanda cd. ultratardiva è da compiere sulla base dei canoni interpretativi di cui all'art. 1218 c.c in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che la ultratardività può essere giustificata solo allorquando il creditore dimostri che la causa del ritardo dipende non dall'assenza di colpa, bensì da elementi oggettivi ed estranei al creditore ricorrente, ossia da fattori causali esterni alla posizione debitoria vantata, in quanto dovuta a forza maggiore, caso fortuito o errore incolpevole, fatturi tutti riconducibili all'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile ai sensi dell'articolo 1218 c.c. (Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria era venuta a conoscenza dell'intervenuto fallimento per effetto della dichiarazione fiscale presentata dal curatore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)