Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19374 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 03 Aprile 2014, n. 7878. Est. De Chiara.


Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Decreto di fissazione dell'udienza - Mancata conoscenza da parte del ricorrente per causa a lui non imputabile - Notificazione del ricorso al curatore in violazione del termine a comparire fissato nel decreto - Richiesta di rimessione in termini - Necessità - Esclusione - Differimento anche d'ufficio dell'udienza



Nell'insinuazione tardiva al passivo fallimentare, come regolata dall'art. 101 legge fall., nel testo anteriore alla riforma attuata con d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il ricorrente, ove non abbia avuto (per fatto a lui non imputabile) tempestiva conoscenza del decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ed abbia, per l'effetto, provveduto a notificare il ricorso al curatore in violazione del termine a comparire ivi fissato, non ha l'onere, ove l'udienza sia stata comunque celebrata con la comparizione delle parti o anche del solo ricorrente, di richiedere la rimessione in termini, dovendo il giudice disporre, anche d'ufficio, il differimento dell'udienza al fine di consentire al curatore di godere dell'intero termine stabilito nel decreto di convocazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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