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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19346 - pubb. 22/03/2018.

Può accedere alla procedura di Sovraindebitamento ex l. 3/2012 anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile


Tribunale di Rimini, 13 Marzo 2018. Pres. Francesca Miconi.

Crisi da Sovraindebitamento - Accesso alla procedura ex l. 3/2012 - Socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile - Istanza di nomina del professionista facente funzioni di O.C.C. - Ammissibilità


La qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento, e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 l. fall., non esclude l’accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d’altra parte, l’art 12 comma 5 l.3/2012 prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell’art 9 della legge delega n. 155/2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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