Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19325 - pubb. 20/03/2018

Anatocismo, procedimento sommario e onere della prova, contratto mono-firma

Tribunale Pavia, 07 Febbraio 2018. Est. Laura Cortellaro.


Anatocismo bancario nei contratti “uso piazza” anteriori alla delibera CICR 9.2.2000 – Illegittimità – Ricalcolo degli interessi senza operare alcuna capitalizzazione – Prova della pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000 in G.U. e comunicazione al correntista – Necessità – Prova della pattuizione di nuova regolamentazione degli interessi – Necessità – Modifica dell’azione di accertamento negativo in azione di condanna a seguito di chiusura del rapporto di c/c in corso di causa – Validità contratto mono-firma



1) La proposizione della domanda di mero accertamento finalizzata alla rideterminazione del saldo del conto corrente non impedisce a parte ricorrente, qualora nelle more del giudizio il conto corrente sia stato chiuso su iniziativa della banca, di modificare l’originaria domanda di accertamento in quella di condanna, trovando applicazione quanto affermato dalle sentenza n. 12310 del 15.06.2015 delle SS.UU. della Corte di Cassazione in base a cui “la modificazione della domanda […] può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”.

2) Quanto ai contratti sottoscritti dal solo correntista, la nullità di cui all’art. 117 TUB costituisce un’ipotesi riconducibile alle c.d. nullità di protezione di derivazione comunitaria, le quali, per la peculiarità della disciplina che le caratterizza, non appaiono in alcun modo sovrapponibili alla nullità codicistica, tradizionalmente intesa come quella patologia di gravità tale da rendere il negozio radicalmente improduttivo di effetti e insuscettibile di sanatoria.  La forma scritta prescritta a pena di nullità dall’art.  117 TUB, nella logica di quello che è stato definito in dottrina come “neo-formalismo comunitario”, assolve essenzialmente alla funzione di colmare il divario informativo esistente in determinati settori tra i soggetti che vi operano professionalmente ed il contraente debole.
Ne consegue che la forma scritta prescritta dall’art. 117 TUB non appare integrare un elemento costitutivo e strutturale del contratto, imposto, come nella tradizione romanistica, allo scopo di richiamare il contraente sull’importanza del negozio che si accinge a compiere, ma appare un adempimento imposto al contraente forte e strumentale ai doveri di correttezza, buona fede e trasparenza contrattuale necessari a colmare l’iniziale e fisiologico deficit informativo tra le parti. Tale nullità, atteso il suo carattere  "relativo" e la finalità protettiva degli interessi particolari del contraente debole, può apprezzarsi solo se vi sia stata in concreto una lesione dell’interesse protetto, lesione che, è di palmare  evidenza,  non  può  sussistere  per  la  mera  mancata  sottoscrizione  del  contratto  da parte della banca contraente, atteso che il cliente, ricevendo il contratto redatto per iscritto, è stato pienamente messo in  grado di conoscere e di comprendere ogni clausola contrattuale.
In altri termini, con la nullità atipica di cui all’art. 117 TUB il legislatore ha recepito il principio comunitario che impone, in caso di asimmetria informativa tra le parti, l’obbligo di clare loqui, affinché il cliente sia quanto più possibile reso edotto dei diritti e obblighi connessi ai contratti relativi ai rapporti bancari e all’erogazione del credito.
Ricostruita tale “nullità” in termini di una peculiare forma di tutela del contraente debole, ne consegue come la stessa non possa ritenersi sussistente qualora il contratto (rectius: il documento che raccoglie le clausole contrattuali) sia effettivamente redatto per iscritto e consegnato alla parte che l’ha sottoscritto, laddove venga dedotto soltanto il difetto di forma dell’accettazione da parte della Banca.

3) Per poter applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (avvenuta il 30.6.2000), è necessaria una nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall’art. 7 di detta delibera; pertanto, la pubblicazione sulla G.U. è condizione necessaria ma non sufficiente per l’adeguamento della Banca al combinato disposto dell’art. 120 TUB e dell’art. 7 della Delibera CICR del 2000 poiché, ai sensi del comma 2 della norma in esame, essa avrebbe dovuto fornire anche “opportuna notizia per iscritto alla clientela”. (Barbara Torti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Barbara Torti


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