Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19312 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 1994. .
Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere - Girata per lo sconto di una tratta non accettata - Fallimento del traente successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento - Debito del traente nei confronti del trattario - Acquisizione alla massa
La girata per lo sconto di una tratta non accettata esprime una delegazione passiva, e precisamente una "delegatio promittendi" del credito cambiario, con la conseguenza che il fallimento del traente, successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento da parte del trattario, impedisce il perfezionamento della delegazione e lascia acquisito alla massa il debito del traente nei confronti del trattario. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamento di cambiale tratta non accettata
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Titoli di credito
Pagamento di cambiale tratta non accettata dopo il fallimento del traente - ∙ Girata per lo sconto di una tratta non accettata