Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19312 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 1994. .


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere - Girata per lo sconto di una tratta non accettata - Fallimento del traente successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento - Debito del traente nei confronti del trattario - Acquisizione alla massa



La girata per lo sconto di una tratta non accettata esprime una delegazione passiva, e precisamente una "delegatio promittendi" del credito cambiario, con la conseguenza che il fallimento del traente, successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento da parte del trattario, impedisce il perfezionamento della delegazione e lascia acquisito alla massa il debito del traente nei confronti del trattario. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato