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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19310 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 1994, n. 5963. Est. De Musis.

Pagamento ad una banca da parte del trattario di una cambiale tratta non accettata e girata dal traente per lo sconto alla banca - Azione causale della curatela del fallimento dichiarato anteriormente a detto pagamento - Opposizione da parte del trattario della propria buona fede per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento - Inammissibilità

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere - Girata per lo sconto di una tratta non accettata - Fallimento del traente successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento - Debito del traente nei confronti del trattario - Acquisizione alla massa


Nel caso di cambiale tratta non accettata, girata dal traente per lo sconto ad una banca ed a questa pagata dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento del traente, la curatela puo esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario "solvens", senza che questi possa conseguire effetti liberatori, nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento, atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono, secondo la disciplina della legge fallimentare, automaticamente "erga omnes", indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima. (massima ufficiale)

La girata per lo sconto di una tratta non accettata esprime una delegazione passiva, e precisamente una "delegatio promittendi" del credito cambiario, con la conseguenza che il fallimento del traente, successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione od al pagamento da parte del trattario, impedisce il perfezionamento della delegazione e lascia acquisito alla massa il debito del traente nei confronti del trattario. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Pellegrino SENOFONTE Consigliere

" Giuseppe BORRÈ "

" Rosario DE MUSIS Rel. "

" Giancarlo BIBOLINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.p.A., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso l'avv. Michele Giorgianni, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Maria Daniela Morello di Palermo del 25.10.1991 rep n. 6926.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO CARTIERA DI ALBANO S.p.A. (Fallimento Tribunale di Vercelli n. 6-81, in persona del curatore Francesco Ferraris, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Corridoni n. 7, presso l'avv. Gerardo Pujia che lo rappresenta e difende con l'avv. Roberto Scheda per delega in calce al ricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 1004-91 della Corte di Appello di Torino dep. il 18.7.1991.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13.12.1993 dal Cons. Rel. Dott. De Musis.

Udito il ricorrente l'avv. giorgianni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udito per il resistente l'avv. G. Bianco (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della S.p.A. "Cartiera di Albano" convenne in giudizio la S.p.A. "Italkali", che aveva incorporato la S.p.A. "Mediterranea Sale", chiedendo che la stessa fosse condannata a pagargli Lit. 11.098.958, corrispondenti all'ammontare di tre tratte, emesse dalla Cartiera sulla società Mediterranea, erano state scontate dalla prima e pagate dalla società "Mediterranea" alla banca scontante senza che fosse intervenuta l'accettazione da parte della trattaria e dopo la dichiarazione di fallimento. La convenuta replicò che le tratte erano state pagate senza essere a conoscenza che in precedenza la Cartiera era stata dichiarata fallita.

Il Tribunale di Vercelli accolse la domanda e la pronunzia fu confirmata, con sentenza del 18.7.1991 (con la quale fu rideterminata la decorrenza e la misura degli interessi), dalla Corte di Appello di Torino, la quale affermò la fondatezza dell'azione causale proposta dal fallimento nei confronti della trattaria in base ai rilievi: che la mancanza dell'accettazione escludeva che la trattaria avesse assunto obbligazione cautelare nei confronti della banca scontante; che la "delegatio promittendi", alla quale aveva dato luogo la emissione della tratta, non si era perfezionata perché, prima dell'accettazione (non avvenuta) la traente era stata dichiarata fallita; che conseguentemente il credito della traente nei confronti della trattaria era rimasto nel patrimonio della prima e, quindi, tra le attività del fallimento.

Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente; ha resistito, con controricorso, il fallimento; la ricorrente ha presentato memoria e note di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce che la Corte di Appello, affermando che il fallimento della traente, in quanto intervenuti prima dell'accettazione (peraltro mancata) da parte della trattaria, aveva impedito il perfezionamento della "delegatio promittendi" insita nella emissione della tratta, con la conseguenza che il credito della traente nei confronti della trattaria era rimasto nel patrimonio della prima e, quindi, tra le attività del fallimento, è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1858 e 1859 C.C., nonché in vizio di motivazione.

La Corte, difatti, si è fondata sul principio - di per sè esatto - che la mancata accettazione esclude che il trattario divenga obbligato cambiario, ma non ha tenuto conto che la delegazione presuppone che il delegante sia debitore del delegatario, e ciò non si verifica nel caso di sconto, nel quale il traente non ha un debito proprio verso la banca ma cede, in corrispettivo dell'anticipazione del danaro, il proprio credito - di provvista - nei confronti del trattario.

E quest'ultimo contratto, in quanto deve ritenersi concluso, ai sensi dell'art. 1376 C.C., con il semplice scambio dei consensi, rimane insensibile alle vicende successive allo stesso, e, in particolare, al sopravvenuto fallimento del traente. A questa stregua la Corte di Appello ha omesso di accertare se, pur in difetto dei requisiti formali, ed in particolare di quelli previsti dall'art. 1 del R.D.L. 21.9.1933 n. 1345, dovesse considerarsi conclusa comunque la cessione del credito di provvista, tenuto conto che nella prassi le tratte scontate sono presentate dalla banca al trattario non per l'accettazione, ma solo per il pagamento.

Il motivo è infondato.

La qualificazione dello sconto di tratta non accettata come contratto di anticipazione di danaro da parte della banca contro la cessione del credito di provvista del traente nei confronti del trattario, prospettazione difforme dall'orientamento di questa Corte, la quale ravvisa nell'operazione una "delegatio promittendo", non può essere seguita.

La prospettazione poggia sulla premessa che l delegazione, in quanto necessariamente fondata su un precedente debito del delegante nei confronti del delegatario, non ricorrerebbe allorché come nella specie, nessun debito della traente nei confronti della banca preesisteva.

La premessa, esatta in via generale, dal momento che nella normalità dei casi detto debito preesiste, si realizza però altresì allorché il debito sorga contestualmente.

E ciò si verifica nello sconto di tratta non accettata, nel quale la prestazione della banca scontante - consegna di danaro - non costituisce operazione autonoma, parallela o successiva rispetto alla prestazione del traente scontatario - cessione della tratta -: ne costituisce conferma il rilievo che l'ammontare della somma che la banca versa è determinato "sulla base" della tratta (importo di questa decurtato dell'interesse).

Ciò evidenzia che la cessione costituisce garanzia della restituzione della somma che la banca ha versato: restituzione cui sarà tenuto il trattario, o, in mancanza, il traente. Non è esatto, quindi, che nello sconto di tratta non accettata difetti il presupposto della delegazione.

Peraltro il motivo è infondato anche in concreto poiché la ricorrente (consapevole che con la girata della cambiale si trasferiscono soltanto i diritti cartolari), assumendo che la Corte di Appello ha omesso di accertare se con la girata della tratta fosse stata trasferita la provvista, ha basato la necessità di tale accertamento esclusivamente sulla ricorrenza di una prassi: ma ciò importava che questa avrebbe dovuto essere provata dalla parte e non ricercata di ufficio dal giudice (e nel motivo non si adduce la omissione di pronuncia su un'indagine specifica che sia stata richiesta sul punto).

Inoltre, a parte il rilievo che un'eventuale prassi del genere importerebbe inconvenienti notevolissimi - si pensi ad una tratta emessa su un debitore di somma maggiore di quella indicata nella tratta, o, peggio ancora, su un debitore di più e differenti debiti, non tutti compresi nell'importo della tratta - decisivo della questione sarebbe non cedere, ma di ciò che esse hanno effettivamente ceduto.

E siffatta indagine non avrebbe potuto che essere condotta individuando l'azione che in concreto la banca potrebbe esperire nei confronti del trattario.

Ora non v'è dubbio che sulla base della mera tratta la banca non avrebbe potuto azionare il rapporto fondamentale (tra traente e trattario) asserendo che per "prassi" la girata importa la cessione della provvista, posto che tale prassi opererebbe, ed avrebbe quindi efficacia, tra il traente e la banca, e non pure tra questa e il trattario.

A parte l'ulteriore rilievo che l'esistenza di detta prassi sarebbe idonea a far ritenere conclusa la cessione della provvista perché non consentirebbe la individuazione di questa, e cioè l'oggetto del contratto.

Peraltro, e decisivamente, la natura della cambiale - titolo di credito valevole solo nella sua letteralità e solo per il trasferimento dei diritti cartolari - e la previsione, contenuta nel R.D. 21.9.1933 n. 1345, della cessione "di credito derivante da forniture", escludono l'ammissibilità della cessione "implicita" della provvista.

La minuziosa predeterminazione legislativa, difatti - la cessione può aver ad oggetto solo un credito "derivante da fornitura di merci", dev'essere riportata in una clausola "inserita nel contesto del titolo" e questa deve contenere " a pena di nullità" la data e il numero della fattura relativa a detta fornitura<. Art. 1 del citato decreto n. 1345 - esplicita che la cessione dev'essere attuata necessariamente rispettando il canone della letteralità del titolo: si tratta, all'evidenza, di previsione eccezionale, che può essere attuata solo con quella specifica disciplina.

Deve perciò ritenersi - a conferma dell'orientamento di questa Corte - che la girata per lo sconto di una tratta non accettata esprime una delegazione passiva, e precisamente una "delegatio promittendi" del credito cambiario, con la conseguenza che il fallimento del traente, successivo allo sconto ed anteriore all'accettazione o al pagamento da parte del trattario impedisce il perfezionamento della delegazione e lascia acquisito alla massa il credito del traente nei confronti del trattario.

Con il secondo motivo si deduce che la Corte di Appello è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 C.C. e 112 C.P.C., nonché in vizio di motivazione, perché, nonostante l'avvenuta prospettazione, non ha esaminato la questione se il pagamento da parte della trattaria (che non aveva provveduto all'accettazione) alla banca (che aveva scontato il titolo), essendo avvenuto nella buona fede del "solvens", in quanto questo ignorava la dichiarazione di fallimento della traente, aveva avuto efficacia liberatoria, con la conseguenza che la traente, e per essa il fallimento, avrebbe potuto esperire soltanto l'azione di restituzione nei confronto del creditore apparente che aveva ricevuto il pagamento.

Il motivo è infondato.

La asserita omissione, difatti, investe il mancato esame di una questione giuridica che va risolta nel senso contrario a quello prospettato dalla ricorrente:

Premesso che la buona fede è indicata dalla ricorrente nella (mera) non conoscenza, da parte delle trattaria (non accettante, della dichiarazione del fallimento della traente, la questione di cui sopra è stata risolta negativamente da questa Corte con sentenza del 16.1.1991 n. 334, e tale orientamento, in quanto non validamente contrastato, va confermato.

In tale sentenza si è posto in rilievo, a sostegno della soluzione adottata, che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono, secondo la disciplina della legge fallimentare, automaticamente "erga omnes", indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima: la normativa fallimentare, cioè, invece di porre una presunzione assoluta della conoscenza di tale dichiarazione, considera irrilevante l'ignoranza della stessa, con la conseguenza che questa non può essere opposta dal "solvens", avendo il creditore perduto la disponibilità del suo patrimonio, e quindi diviene inapplicabile la disciplina del pagamento al creditore apparente, prevista dall'art.1189 C.C., allorché la buona fede sia ancorata all'ignoranza della dichiarazione di fallimento.

Peraltro, aggiunge detta sentenza, anche a voler ritenere che la normativa fallimentare esprime la presunzione legale assoluta "erga omnes" di conoscenza della dichiarazione di fallimento, ciò comporterebbe che il "solvens" dovrebbe ritenersi per legge in mala fede, con conseguente inapplicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Giusti motivi consigliano la compensazione della spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, 13 dicembre 1993.