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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19303 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. III, 30 Marzo 2005. Est. Purcaro.

Pagamento del terzo "assegnato" eseguito dopo la dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Azione revocatoria fallimentare - Esperimento - Necessità - Esclusione - Inefficacia del pagamento ex art.44 legge fall. - Configurabilità


Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale venga disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, implica che la proprietà di detta somma sia attribuita al debitore fino a quando non se ne realizzi, in concreto, il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (cd. "traditio in manum"), con la conseguenza che l'eventuale sentenza di fallimento pronunciata prima del materiale pagamento della somma assegnata preclude al creditore la facoltà di pretenderne la consegna onde soddisfare il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, e con la conseguenza, ancora, che l'atto materiale di consegna "de quo" è viziato da inefficacia ex art.44 della legge fallimentare, senza che sia, all'uopo, necessario l'esperimento dell'azione revocatoria (funzionale all'impugnazione di atti realizzatisi durante il periodo sospetto, e non anche dopo la dichiarazione di fallimento, come il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art.553 cod. proc. civ. al creditore che abbia promosso l'azione esecutiva presso il terzo, cessando, in tal caso, il debitore "assegnato" di essere soggetto agli effetti dell'ordinanza di assegnazione, sempre che, al momento del fallimento, non abbia ancora estinto con il pagamento al creditore il debito del fallito). L'inefficacia dei pagamenti ex art.44 legge fall. che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa, trovando la sua "ratio" nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre da parte del debitore del fallimento, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, si distingue da quella conseguente al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, sicchè la relativa azione non è soggetta a prescrizione, attesane la funzionalità ad una declaratoria di nullità di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. (massima ufficiale)

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