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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19302 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. III, 06 Aprile 2005, n. 7093. Est. Purcaro.

Pagamento al creditore procedente per effetto di provvedimento di assegnazione in sede esecutiva - Inefficacia ex art. 44 legge fall


A seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti del fallimento. (massima ufficiale)

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