Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19274 - pubb. 16/03/2018

Pegno a garanzia di crediti condizionali o futuri e determinabilità del credito

Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2016, n. 24790. Est. Ferro.


Pegno a garanzia di crediti - Costituzione a garanzia di credito non ancora esistente - Nullità - Sussistenza - Costituzione a garanzia di crediti condizionali o futuri - Validità - Condizioni - Determinazione del credito garantito - Necessità - Mera determinabilità del credito - Conseguenze - Invalidità dell'atto costitutivo - Esclusione - Opponibilità agli altri creditori - Condizioni - Requisiti di cui all'art. 2787, comma 3, c.c. - Necessità



In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (massima ufficiale)


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